Riforma Cartabia e DDL Affidi 2026: cosa cambia per chi lavora nella tutela minorile
La Riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022) e il DDL sugli affidi 1831 hanno ridisegnato le regole del campo. Non sono cambiamenti tecnici per addetti ai lavori. Sono cambiamenti che riguardano il modo in cui lavoriamo, scriviamo, ci rapportiamo con i servizi e con la magistratura, documentiamo l’esperienza quotidiana dei minori che abbiamo in carico.
Proviamo a capire cosa è successo davvero.
Prima della riforma, chi lavorava con famiglie in difficoltà lo sapeva bene: lo stesso bambino poteva avere contemporaneamente tre giudici diversi che decidevano della sua vita. Uno al Tribunale per i Minorenni, uno alla sezione famiglia del Tribunale ordinario, uno davanti al Giudice tutelare. Tre fascicoli, tre linguaggi, tre tempi. A volte tre decisioni che si contraddicevano.
Non era solo una questione di inefficienza. Era una questione di dignità. Della dignità di chi lavorava cercando di tenere insieme un progetto educativo coerente mentre il sistema produceva frammenti. E soprattutto della dignità del bambino, che diventava il crocevia di procedimenti che non comunicavano tra loro.
Il rito unico familiare — cuore della Cartabia — prova a chiudere questa storia. Tutti i procedimenti che riguardano persone, minorenni e famiglie confluiscono oggi in un unico contenitore processuale, gestito da un unico ufficio: il nuovo Tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie.
Per noi questo significa una cosa molto concreta: c’è un interlocutore solo. Le relazioni che produciamo, le segnalazioni che inviamo, le osservazioni che costruiamo in équipe vanno tutte verso lo stesso fascicolo, lo stesso giudice, la stessa lettura complessiva della situazione. La frammentazione, almeno in linea di principio, è finita.
Guardiamo quali sono i punti salienti della riforma che interessano principalmente ai professionisti dell’educazione
I minorenni come soggetti attivi di diritto: Finalmente!
La Cartabia introduce — o meglio, rende finalmente cogente — un principio che per noi educatori dovrebbe essere ovvio: il minore deve essere ascoltato. Il bambino sopra i dodici anni partecipa ai procedimenti che lo riguardano. E anche quello più piccolo, se capace di discernimento.
Ma qui si apre una domanda che non è giuridica. È pedagogica, ed è delicatissima.
Cosa significa ascoltare un bambino dentro un procedimento di separazione conflittuale o di tutela? Non significa chiedergli con chi vuole stare. Quella domanda — apparentemente rispettosa, apparentemente orientata al suo interesse — è spesso una violenza. Carica il bambino di una responsabilità che non gli appartiene, lo trasforma da soggetto di cura a decisore di una guerra tra adulti.
L’ascolto vero è qualcosa di diverso. Richiede la capacità di entrare in contatto con il mondo vissuto del bambino — con le sue paure, i suoi legami, le sue ambivalenze — senza forzarlo dentro le categorie del conflitto adulto. Richiede quello sguardo che Bertolini chiamava intenzionale: non proiettare sull’altro ciò che vogliamo vedere, ma lasciare che l’altro si mostri nella sua singolarità irriducibile.
[…] la capacità di intenzionare la realtà, ovvero di darle un senso[…] cogliere entropaticamente la visione del mondo dell’educando, per partire da lì e per rinunciare ad imporgli autoritariamente la propria. Bertolini, P., Ad Armi pari, Utet, Torino, p.24
Noi educatori professionali socio pedagogico lo sappiamo fare. Lo facciamo ogni giorno in comunità, nei colloqui, nelle piccole cose della vita quotidiana. Il sistema giuridico, ora, riconosce formalmente che questo sguardo è necessario. E questo apre uno spazio nuovo per la pedagogia che come direbbe Bertolini si confronta ad armi pari con le altre scienze sociali
Il curatore speciale del minore: un alleato che ha bisogno di noi
La riforma ha impresso una svolta decisiva, trasformando il curatore speciale del minore in una figura centrale: un avvocato nominato dal giudice che ne rappresenta autonomamente gli interessi. La sua presenza è ormai obbligatoria nei momenti più delicati — dai conflitti d’interesse insanabili tra genitori, ai procedimenti di adottabilità, fino alle tutele urgenti ex art. 403.
È fondamentale capire chi abbiamo davanti. Non è un tutore, non è un servizio sociale, non è un terapeuta. È il difensore processuale del bambino, dotato di pieni poteri legali: partecipa alle udienze, deposita memorie, impugna i provvedimenti.
Ma la vera rivoluzione, quella che vediamo sul campo da qualche anno a questa parte, è squisitamente umana. I curatori speciali oggi non si limitano a studiare i fascicoli. Escono dai tribunali ed entrano nella vita reale dei minorenni. Chiedono di incontrarli, li portano a prendere un gelato, passano in comunità anche solo per un saluto veloce. Questo esserci, questo “farsi prossimi”, cambia tutto. È un tentativo concreto di incarnare quell’approccio entropatico di cui parlavamo: per difendere i diritti di un bambino, devi prima di tutto incrociare il suo sguardo e legittimare il suo mondo vissuto.
Tuttavia, il curatore non può fare tutto da solo. Per comprendere davvero quel ragazzo — oltre il momento del gelato — ha bisogno di noi. Ha bisogno di chi abita la quotidianità del minore.
Quando un curatore speciale ti chiama in comunità, non sta cercando una fredda diagnosi clinica. Ti chiederà come sta il bambino il lunedì mattina dopo i rientri in famiglia, come reagisce alle regole, cosa lo fa ridere o cosa lo fa chiudere in se stesso. Leggerà le tue relazioni educative e, spesso, le porterà direttamente sul tavolo del giudice.
Questo sposta radicalmente l’asse della nostra responsabilità professionale. Una nota educativa non è più un semplice appunto interno per il cambio turno: diventa un atto che può orientare un decreto giudiziario. Non scriviamo per giudicare i genitori o per fare la spia, ma per prestare le nostre parole al vissuto del minore. Scriviamo per garantire che lo “sguardo intenzionale” della pedagogia entri dritto in un’aula di tribunale, traducendo la burocrazia del diritto nella vita reale del bambino.
Questa vicinanza umana del curatore, che va a prendersi un gelato con il ragazzo, rende il processo un luogo un po’ meno spaventoso. Ma a noi chiede un rigore ancora maggiore: dobbiamo essere lo specchio fedele e pulito di quella quotidianità.
L’articolo 403: quando i tempi non aspettano
L’art. 403 c.c. disciplina l’allontanamento urgente del minore da parte della pubblica autorità. È la norma che si attiva quando un bambino è in pericolo immediato e non c’è tempo per aspettare un decreto del giudice.
Prima della riforma, questo potere lasciava una zona grigia enorme. Potevano passare giorni, a volte settimane, prima che un giudice si pronunciasse su un allontanamento già avvenuto. Il bambino era già in comunità, già sradicato, già spaventato — e la legittimità di quella situazione restava sospesa.
Oggi i tempi sono precisi e perentori. La pubblica autorità agisce. Entro 24 ore trasmette gli atti al Pubblico Ministero. Entro 72 ore dall’allontanamento il Tribunale deve convalidare o revocare il provvedimento. Se non lo fa, il provvedimento perde efficacia automaticamente.
Per chi accoglie minori in comunità in regime di urgenza, questo ha un impatto operativo immediato. Non puoi aspettare. Dal momento in cui un bambino arriva, la macchina procedurale è già in moto con scadenze strettissime. Devi sapere cosa è successo prima che arrivasse da te. Devi documentare fin dalla prima ora. Devi essere pronto a collaborare con i servizi in tempi che non ammettono rinvii.
La ratio della norma è chiara e condivisibile: nessun allontanamento può restare sospeso in una zona grigia senza che qualcuno se ne assuma la responsabilità giuridica. È una garanzia per il bambino. Ed è anche una garanzia per noi.
La CTU preventiva: una valutazione multidimensionale funzionale
Durante l’audizione presso la Commissione Giustizia del Senato sul DDL 1831 (recante disposizioni in materia di allontanamento dei minori), l’avvocato Sara Cuniberti ha sollevato una questione nodale sul tempismo e sulla composizione delle valutazioni peritali nei casi di grave fragilità familiare. La proposta cardine ruota attorno all’introduzione di una CTU (Consulenza Tecnica d’Ufficio) preventiva, concepita come uno strumento di tutela anticipata per prevenire gli “strappi” traumatici o i ritardi drammatici negli allontanamenti necessari. Troppo spesso, infatti, la CTU interviene “a posteriori”, fotografando una situazione quando il danno relazionale si è già compiuto — come nei casi in cui il minore viene bruscamente separato dalla famiglia d’origine o da quella affidataria.
Per mappare la complessità di queste dinamiche senza cadere in valutazioni superficiali, l’avvocato Cuniberti ha proposto di ampliare il tradizionale team di esperti (composto da Neuropsichiatra Infantile, Psicologo e Pediatra) inserendo per legge una quarta figura imprescindibile: il Pedagogista.
“Allontanamenti e mancati allontanamenti sono condizioni che devono essere valutate complessivamente e con competenze approfondite. L’inserimento della figura del pedagogista risponde alla necessità di coprire l’intera complessità dello sviluppo del minore, andando oltre il mero onere economico per tutelare l’unico vero bene supremo: il diritto del bambino a una crescita sana e protetta.”
Questo approccio mira a superare la sola lente clinico-diagnostica, integrando una valutazione pedagogica che sappia leggere il potenziale educativo del nucleo familiare e la quotidianità del minore prima che la crisi diventi irreversibile. Lascio il link dell’intervento dell’Avvocata Sara Cuniberti perché ha offerto un prezioso contributo per la nostra professione.
https://uraniamedia.it/watch/radar-affidi-registro-nazionale
Scrivere per chi ci legge davvero
C’è un principio della Cartabia che mi sembra particolarmente significativo: i provvedimenti che riguardano i minori devono essere scritti in modo comprensibile. Anche per loro.
Quando un bambino viene ascoltato, il giudice deve spiegargli cosa ha deciso e perché, in una forma adeguata alla sua età.
Questo principio vale per tutti. Anche per noi. Le relazioni educative, le segnalazioni, i resoconti per il tribunale devono diventare più chiari, più diretti, meno costruiti intorno al tecnicismo che protegge chi scrive invece di comunicare chi viene descritto.
Non si tratta di banalizzare. Si tratta di tornare all’intenzione fondamentale della scrittura educativa: restituire una persona. Una storia. Una situazione concreta, non una diagnosi astratta.
Per chi ha formato il proprio sguardo sulla fenomenologia, questo non è nuovo. Scrivere di un bambino significa sempre scrivere di un soggetto situato, incarnato in una storia che non si esaurisce in nessuna categoria. Il problema è che spesso, nella pratica quotidiana, le relazioni educative scivolano nel gergo tecnico proprio per mancanza di tempo, di formazione, di spazio di riflessione.
La riforma ci dà un’occasione. Prendiamola.
Il DDL Affidi 2026: quando il monitoraggio diventa sistema
A marzo 2026 il Senato ha approvato definitivamente il DDL 1694/2026 sugli affidi. Un intervento che risponde, almeno nelle intenzioni, alle polemiche degli ultimi anni: affidi sine die, comunità opache, collocamenti difficili da giustificare, controlli insufficienti.
Lo strumento scelto dal legislatore è la tracciabilità. Ogni affidamento deve essere registrato nel Registro Unico Nazionale. Ogni struttura che accoglie minori deve essere censita in un registro nazionale. Ogni tribunale deve registrare ogni collocamento: struttura, tempi, eventuali interventi della forza pubblica. Nasce un Osservatorio permanente sugli affidi e sulle comunità. Ogni progetto deve avere una durata definita, con verifiche periodiche obbligatorie.
Per chi lavora in una struttura, questo si traduce in adempimenti nuovi. Più piattaforme, più report, più scadenze. Vale la pena capire già adesso chi nella tua struttura è responsabile di questi adempimenti e se le procedure interne sono state aggiornate.
Ma vale anche la pena fermarsi su una domanda più scomoda.
Il rischio che il controllo sostituisca la cura
Più monitoraggio significa automaticamente più tutela?
No. Può aiutare: può rendere visibili situazioni che altrimenti resterebbero opache, può ridurre gli abusi, può evitare le dimenticanze. Ma può anche produrre qualcosa di molto diverso dalla tutela.
Chi lavora nelle comunità lo sente già. Il tempo educativo — quello che si passa con un ragazzo, quello in cui succedono le cose che contano — viene lentamente eroso dal tempo amministrativo. Più griglie da compilare, più relazioni da produrre, più indicatori da rispettare. E meno ore in cui stare davvero con qualcuno. In un mio articolo, l’elogio del non far niente, racconto di questo tempo sospeso che è il più produttivo e il più esistente.
Bertolini costruì tutta la sua pedagogia contro questa riduzione. Contro l’idea che il soggetto possa essere conosciuto attraverso le etichette. Contro la pretesa che un registro racconti una persona.
Un ragazzo che riesce per la prima volta a sedersi a tavola senza esplodere. Una bambina che torna a dormire. Un padre che smette di usare il figlio come strumento nel conflitto. Una madre che riesce a tollerare il rifiuto senza dissolversi.
Queste trasformazioni non entrano nelle statistiche. Eppure sono il cuore del lavoro educativo. Un minore monitorato non è, per questo, un minore tutelato.
La sfida è tenere insieme le due cose. Rispettare le nuove cornici — che hanno una loro ragion d’essere — senza perdere la capacità di abitare la relazione