Il portale giuridico per le professioni educative e sociali
“Uomo che conosce, uomo che agisce“: citando John Dewey, credo fermamente che le professioni sociali meritino un profondo riconoscimento collettivo. Per ottenerlo, ogni professionista deve padroneggiare il quadro giuridico per due ordini di ragioni: agire con consapevolezza nei servizi educativi e affrontare con successo i concorsi pubblici.
Legislazione dei servizi sociali
Tutte le leggi, i decreti e le normative regionali essenziali per concorsi pubblici ed esami universitari
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Usa i filtri per navigare tra le aree tematiche. Le leggi contrassegnate con ★ LEGGE QUADRO sono quelle fondamentali da conoscere per i concorsi.
Novelle normative
Le leggi con il bollino NOVELLA indicano modifiche o aggiornamenti a normative precedenti. Fondamentale evidenziare cosa cambia rispetto alla legge originale.
Normativa regionale E-R
La sezione dedicata all’Emilia-Romagna raccoglie le leggi regionali e le DGR che declinano a livello locale le leggi quadro nazionali.
— Congedo di maternità obbligatorio: 5 mesi (2 pre-parto + 3 post-parto), con indennità INPS all’80% della retribuzione;
— Congedo di paternità: facoltativo (può sostituire la madre in caso di grave infermità o decesso) e poi obbligatorio (10 giorni, introdotto gradualmente dal 2012);
— Congedo parentale (artt. 32–36): fino a 6 mesi per ciascun genitore (max 10 mesi totali) entro i 12 anni del bambino, indennizzato al 30%;
— Congedo straordinario retribuito fino a 2 anni (art. 42, co. 5): per assistere il familiare con handicap grave (art. 3 co. 3 L. 104/92); retribuito al 100%; accesso in ordine di priorità tra i familiari conviventi. Non si cumula con i 3 giorni di permesso mensile ex art. 33 L. 104/92.
— Prima accoglienza max 30 giorni nelle strutture governative dedicate, con identificazione entro 10 giorni (art. 4);
— Accertamento dell’età: procedura multidisciplinare con mediatore culturale; in caso di dubbio si presume la minore età (art. 5);
— Tutori volontari (art. 11): privati cittadini formati dai Garanti regionali per l’infanzia, iscritti in apposito elenco, con un massimo di 3 minori per tutore;
— Indagini familiari e preferenza per l’affidamento a familiari rispetto alla comunità (art. 6);
— Diritto all’istruzione, assistenza sanitaria, garanzie processuali, assistenza legale a spese dello Stato;
— Il SS del Comune ha il compito di presa in carico e progetto individualizzato dal momento dell’accoglienza.
— Art. 1: la PG riferisce immediatamente al PM la notizia di reato (non più solo per iscritto);
— Art. 2: il PM, entro 3 giorni dall’iscrizione, assume informazioni dalla persona offesa o da chi ha denunciato (termine prorogabile solo per tutela di minori o riservatezza delle indagini);
— Art. 14: trasmissione obbligatoria al giudice civile dei provvedimenti cautelari penali adottati per reati di violenza domestica o di genere (raccordo penale-civile per tutela del minore).
Nuovi reati nel c.p. (artt. 5–12):
— Art. 558-bis c.p.: costrizione o induzione al matrimonio (reclusione 1–5 anni; aggravata se la vittima è minorenne);
— Art. 583-quinquies c.p.: deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso;
— Art. 612-ter c.p.: diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (revenge porn; reclusione 1–6 anni).
Inasprimenti di pena: art. 572 maltrattamenti (da 2–6 a 3–7 anni); art. 612-bis stalking (da 6 mesi–5 anni a 1–6 anni e 6 mesi); artt. 609-bis ss. violenza sessuale (da 5–10 a 6–12 anni).
Tutele specifiche per i minori: il minore che assiste ai maltrattamenti è persona offesa dal reato (violenza assistita, non solo vittima indiretta); aggravanti per reati commessi in presenza o in danno di minori.
Aggiornamento 2023: la L. 168/2023 («Codice Rosso rafforzato») ha ulteriormente inasprito le pene per stalking e introdotto nuove misure cautelari.
Art. 609-bis c.p. — Violenza sessuale: reclusione 6–12 anni (pena aumentata dal Codice Rosso 2019); chiunque, con violenza/minaccia/abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali. La pena si applica anche a chi induce atti sessuali abusando dell’inferiorità psichica della vittima. Procedibilità d’ufficio se la vittima ha meno di 14 anni.
Art. 609-ter c.p. — Aggravanti: la pena è aumentata (fino alla metà) se il reato è commesso su minore di 14 anni; raddoppiata se la vittima ha meno di 10 anni; ulteriori aggravanti per abuso di autorità su minori affidati per cura, istruzione o custodia.
Art. 609-quater c.p. — Atti sessuali con minorenne: punisce il consenso di un minore di 14 anni (invalidità assoluta del consenso); il consenso è invalido fino a 16 anni se l’autore ha un ruolo di autorità o convivenza con il minore; fino a 18 anni in caso di abuso della posizione di ascendente, genitore adottivo o affidatario. Pena: reclusione 3–6 anni (aggravata fino a 7–14 se la vittima ha meno di 10 anni).
Art. 609-quinquies c.p. — Corruzione di minorenni: compimento di atti sessuali in presenza di minore di 14 anni al fine di farlo assistere; reclusione 6 mesi–3 anni.
Art. 609-sexies c.p. — Ignoranza dell’età: non può essere invocata in scusa l’ignoranza dell’età della persona offesa quando questa ha meno di 14 anni — principio di irrilevanza dell’errore sull’età del minore.
Art. 609-octies c.p. — Violenza sessuale di gruppo: partecipazione da parte di più persone a un atto di violenza sessuale; pena 8–14 anni (aggravata per minori).
Art. 609-decies c.p. — Comunicazione al Tribunale per i minorenni: obbligo per PM e giudice di comunicare al TM i procedimenti a carico di un genitore/convivente per reati sessuali su minori → attiva la tutela civile del minore.
Art. 609-undecies c.p. — Adescamento di minorenni (introdotto dalla L. 172/2012 che ratifica la Convenzione di Lanzarote 2007): grooming — qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore di 16 anni attraverso artifici, lusinghe o minacce al fine di abusarlo sessualmente; reclusione fino a 3 anni.
Artt. 600-bis/ter/quater c.p. — Sfruttamento sessuale minorile: art. 600-bis (prostituzione minorile), 600-ter (pornografia minorile: produzione, distribuzione, esibizione), 600-quater (detenzione di materiale pornografico con minori); circostanze aggravanti ex art. 600-sexies se commessi da ascendenti, tutori, figure educative.
Art. 572 c.p. — Maltrattamenti (su cui il Codice Rosso 2019 è intervenuto): 3–7 anni; aggravato in presenza/danno di minore; il minore che assiste ai maltrattamenti è persona offesa dal reato (violenza assistita).
Art. 571 c.p. — Abuso dei mezzi di correzione: chi abusa dei mezzi di correzione verso alunni, figli, sottoposti — reato tipico del contesto educativo e familiare; pena fino a 6 mesi (aggravata se dal fatto deriva malattia).
Art. 591 c.p. — Abbandono di persone incapaci: abbandono di minore (o incapace) da parte di chi ha obbligo di custodia; 6 mesi–5 anni; aggravato se ne deriva lesione o morte.
Art. 331 c.p.p. — Obbligo di denuncia: pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio (AS, educatori, insegnanti, medici) che nell’esercizio della loro funzione vengono a conoscenza di un reato perseguibile d’ufficio hanno l’obbligo di denunciare senza ritardo all’AG o a un ufficiale di PG. L’omessa denuncia è reato ex art. 361 c.p.
L. 172/2012 — Convenzione di Lanzarote: ratifica della Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale (25 ottobre 2007). Consolida la tutela penale del minore e introduce il reato di adescamento.
Framework Caffo (Telefono Azzurro): E. Caffo, ordinario di Neuropsichiatria dell’infanzia, Univ. Modena e RE, fondatore Telefono Azzurro, ha sistematizzato il riconoscimento dell’abuso in 4 forme: fisico, sessuale, emotivo/psicologico, trascuratezza (neglect). Per il SS/educatore: la segnalazione ex art. 331 c.p.p. scatta anche al semplice sospetto fondato, non richiede la certezza del reato — il TM e i SS attivano le misure di protezione civile (artt. 330–333 c.c.) indipendentemente dall’esito penale.
— Il Piano Nazionale 2024–2026 (DI 2/4/2025) individua i «Progetti per il Dopo di Noi» come LEPS specifico (art. 1 co. 170 L. 234/2021), da garantire su tutto il territorio nazionale tramite gli ATS;
— Il D.Lgs. 62/2024 (Riforma Disabilità) integra il «Dopo di Noi» nel progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato (art. 9): le soluzioni abitative post-familiari sono parte del budget di progetto;
— Il PNRR M5C2 (Investimento 1.2) finanzia le soluzioni abitative per la vita indipendente e il «Dopo di Noi»;
— L.R. Emilia-Romagna 4/2021: disciplina regionale del Dopo di Noi, con criteri di accesso, tipologie di strutture ammesse e modalità di co-progettazione con il TS.
— Nuova definizione di disabilità: non più deficit medico-legale ma risultato dell’interazione tra compromissione funzionale duratura e barriere ambientali e sociali (modello bio-psico-sociale, CRPD ONU);
— Valutazione di base unificata in carico all’INPS (dal 1/1/2026): unica visita collegiale basata su ICF + ICD + WHODAS che unifica tutti gli accertamenti precedenti (invalidità civile, L.104, cecità, ecc.);
— Soppresso il termine «handicap»; i livelli di gravità diventano: basso, medio, elevato, molto elevato fabbisogno di sostegno;
— Accomodamento ragionevole (nuovo art. 5-bis L. 104/92): obbligo per PA, scuole e datori di adattare la propria organizzazione;
— Progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato: diritto soggettivo della persona, elaborato dall’UVM su richiesta; garantisce portabilità e non regressione; include budget di progetto con possibilità di autogestione.
Art. 1: principio generale — accertamenti e trattamenti sanitari sono volontari; possono essere obbligatori solo nei casi previsti dalla legge. L’ASO (Accertamento Sanitario Obbligatorio) rientra nel quadro generale dell’art. 1: proposto da un medico, disposto con ordinanza del sindaco in qualità di autorità sanitaria locale.
Art. 2: TSO (Trattamento Sanitario Obbligatorio) in degenza ospedaliera per malattia mentale — tre condizioni cumulative: 1) presenza di alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici; 2) rifiuto del trattamento da parte del paziente; 3) assenza di condizioni che consentano misure sanitarie extraospedaliere tempestive. Il TSO è disposto dal sindaco su proposta di un medico (non due), con convalida obbligatoria di un secondo medico della struttura pubblica.
Art. 3: procedimento TSO — il provvedimento deve essere notificato al giudice tutelare entro 48 ore dal ricovero; il GT ha ulteriori 48 ore per convalidare o non convalidare; se il TSO si prolunga oltre il settimo giorno occorre nuova proposta motivata.
Art. 6: SPDC (Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura) — istituiti direttamente da questo articolo della L. 180/1978 (non dalla L. 833/1978 come spesso erroneamente indicato): le Regioni individuano gli ospedali generali dove devono essere istituiti entro 60 giorni; max 15 posti letto; collegati in forma dipartimentale ai servizi territoriali. La L. 833/1978 (artt. 33–34 e 64) ha poi recepito e consolidato questi istituti nell’ambito del SSN.
Art. 7: trasferimento alle Regioni delle funzioni psichiatriche. Art. 8: disciplina transitoria per i già ricoverati negli OP (termine 31/12/1980). Art. 11: norme finali — artt. 1–9 in vigore fino all’entrata in vigore della L. 833/1978.
— Struttura del DSM: articolato in CSM (Centro di Salute Mentale) come fulcro dell’assistenza territoriale h12 o h24; SPDC (Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura, max 15 posti letto per TSO e ricoveri volontari acuti); Centro Diurno (CD); Strutture Residenziali (SR, livelli di intensità assistenziale diversificati);
— Standard: 1 posto-letto SPDC ogni 10.000 ab.; 1 SR ogni 10.000 ab.; almeno 1 CSM ogni 150.000 ab.;
— Principio di continuità terapeutica: lo stesso operatore (case manager) segue il paziente nei diversi setting;
— Integrazione socio-sanitaria: il DSM collabora con i servizi sociali comunali per i casi complessi;
— Promuove inserimento lavorativo, sociale e abitativo delle persone con disturbo mentale grave (residui di lunga durata dopo la chiusura OP).
— Atto n. 70/CU del 25 luglio 2019 (Conferenza Stato-Regioni): «Linee di indirizzo sui disturbi neuropsichiatrici e neuropsichici dell’infanzia e dell’adolescenza» — il principale riferimento organizzativo nazionale; definisce requisiti di accesso, setting di cura, percorsi integrati; accesso diretto senza impegnativa (a differenza di quanto accade in alcune realtà locali);
— DPCM LEA 12 gennaio 2017: include le prestazioni NPIA tra i LEA (assistenza specialistica ambulatoriale, riabilitazione, ricovero in day hospital e ordinario); approccio multidisciplinare obbligatorio;
— Legge 9 agosto 2023 n. 102 («Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone con disabilità»): attribuisce alla NPIA un ruolo centrale nella valutazione di base per la riforma disabilità (D.Lgs. 62/2024) in età evolutiva;
— Il Piano Nazionale della Salute Mentale 2022–2025 (approvato dalla Conferenza Stato-Regioni nel 2022) include la tutela della salute mentale in età evolutiva come area prioritaria e dedica una sezione specifica alla NPIA e ai DCA in adolescenza.
Dati al 2023 in E-R: 64.895 minori presi in carico dalla NPIA; incremento del 180% dei ricoveri nell’ultimo decennio.
— Disturbi del neurosviluppo: ASD (autismo), ADHD, disabilità intellettiva, disturbi del linguaggio;
— DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento) e certificazione L. 170/2010;
— Disturbi psicopatologici dell’età evolutiva: DCA (disturbi comportamento alimentare), depressione, auto-lesionismo, psicosi ad esordio giovanile;
— Certificazioni L. 104/1992 per integrazione scolastica (diagnosi funzionale, PDF, PEI) in raccordo con il SSN;
— Percorsi di tutela minori in raccordo con SS, TM, forze dell’ordine (violenza assistita, maltrattamento, abuso);
— Valutazione idoneità adottiva e sostegno alla genitorialità adottiva.
Ruolo dell’AS nelle UONPIA: presa in carico del contesto familiare e sociale; collegamento con i servizi territoriali; partecipazione all’UVM socio-sanitaria; sostegno alle famiglie nell’accesso alle risorse.
DGR 1681/2019 E-R: Piano per la Salute Mentale 2019–2021, prorogato al 2024; dedica una sezione specifica alla NPIA come area prioritaria di investimento; stanzia risorse per ridurre i tempi d’attesa (cronici punti critici del sistema); introduce il principio dell’accesso diretto senza impegnativa per i servizi NPIA distrettuali.
Criticità al 2026: lista d’attesa media per prima visita NPIA in E-R superiore a 6 mesi in molte AUSL; carenza strutturale di NPI e psicologi; nel 2023 presi in carico 64.895 minori, con un incremento del 180% dei ricoveri negli ultimi dieci anni (fonte: dati regionali E-R); interpellanza assembleare n. 1733/2024 sollecita misure straordinarie.
1. Domiciliarità: ADI (Assistenza Domiciliare Integrata, prestazioni sociali + sanitarie), SAD (Assistenza Domiciliare Sociale, solo prestazioni sociali del Comune), telesoccorso/teleassistenza, Sportello Assistenza Anziani (SAA) in ogni distretto;
2. Residenzialità: CRA (Casa Residenza Anziani) — struttura residenziale per anziani autosufficienti o con lieve non autosufficienza; RSA (Residenza Sanitaria Assistenziale) — struttura per anziani con elevata non autosufficienza e necessità sanitarie continuative; case alloggio; case albergo. Distinzione critica: CRA = prevalenza sociale; RSA = prevalenza sanitaria;
3. Semiresidenzialità: Centro Diurno Anziani (CDA).
Percorso di accesso: PUA → UVG (Unità di Valutazione Geriatrica, équipe multiprofessionale ASL+Comune) → PAP (Progetto Assistenziale Personalizzato) con ISEE + valutazione del bisogno. La DGR 2068/2004 ha definito criteri e modalità di valutazione. Le DGR 2012/2008 e 514/2009 hanno aggiornato i requisiti strutturali e gestionali delle strutture residenziali. Fondo regionale per la non autosufficienza (FRNA): istituito dalla L.R. 2/2003 art. 50; finanzia il sistema anziani con quota regionale e quote ASL+Comuni.
— Definisce persona anziana (≥65 anni), grande anziana (≥80 anni), anziana non autosufficiente (gravi limitazioni ADL e funzionamento bio-psico-sociale);
— SNAA (Sistema Nazionale per l’Assistenza agli Anziani): nuovo sistema di programmazione coordinata tra Stato, Regioni e ATS;
— CIPA (Comitato Interministeriale per le Politiche anziani, 7 ministeri): adotta il Piano nazionale di assistenza e cura;
— LEPS anziani (art. 22–23): definisce livelli essenziali sociali (assistenza domiciliare integrata, servizi di sollievo, supporto caregiver) da attuare gradualmente;
— Valutazione Multidimensionale Unificata tramite PUA, con sperimentazione dal gennaio 2026 (corretta da D.Lgs. 93/2025);
— Prestazione universale sperimentale (art. 34, 2025–2026): assorbe l’indennità di accompagnamento e aggiunge quota per servizi alla domiciliarità;
— Riordino del lavoro di cura (badanti) e misure per il caregiver familiare.
Criticità evidenziate: oltre 20 rinvii a decreti attuativi; senza nuove risorse strutturali; attuazione a pieno regime slittata al 2027.
— Sopprime il Fondo GAP dedicato (50 mln €/anno, istituito 2015) e il precedente Osservatorio;
— Istituisce il Fondo per le dipendenze patologiche (art. 1, co. 367): 94 milioni di euro annui a partire dal 2025, ripartiti tra Regioni. Quota 1,5% al Dipartimento antidroga per monitoraggio. Riparto del Fondo: 30% per assunzioni personale SerDP; 34,25% per piani regionali DGA; 34,25% per altri piani regionali dipendenze patologiche;
— Inserisce nell’art. 75 DPR 309/90 un nuovo Fondo (4 mln €) per accertamenti medico-legali e tossicologici;
— Art. 14-bis DPR 309/90 (nuovo): istituisce il Sistema nazionale di allerta rapida per le droghe NEWS-D presso il Dipartimento politiche antidroga;
— Istituisce l’Osservatorio nazionale permanente sulle tossicodipendenze (assorbe il precedente Osservatorio GAP).
C.Cost. sentenza 54/2024: conferma che il DGA (Disturbo da Gioco d’Azzardo) è un disturbo del comportamento riconosciuto come patologia, inquadrandolo come «ostacolo di fatto» allo sviluppo della persona ex art. 3 co. 2 Cost. — obbligo dello Stato di intervenire con politiche di prevenzione e cura. ICD-11 OMS: il DGA è classificato nell’ICD-11 (in vigore 2022) come «Gambling Disorder» nel capitolo dei disturbi da dipendenza comportamentale. Dati 2024 (E-R): 26.396 persone seguite dai SerDP — 56% droghe, 36% alcol, 5% DGA, 3% tabacco. Spesa italiana gioco d’azzardo 2023: 147,7 miliardi di euro (nuovo record); stima 2024 > 160 miliardi.
Stato di attuazione al 2026: la legge ha definito i LEPS in modo solo generale; la loro attuazione organica è rimasta incompiuta per oltre 20 anni. La L. 234/2021 (L.B. 2022) ha finalmente introdotto LEPS specifici: 1 AS ogni 5.000 abitanti come LEPS (livello da raggiungere progressivamente); LEPS per la non autosufficienza; LEPS per le strutture 0-6 (33% dei posti nido). Il D.M. 2 aprile 2025 ha adottato il Piano Nazionale degli Interventi e dei Servizi Sociali 2024-2026. Il D.M. 24 giugno 2025 ha approvato le linee guida per modelli organizzativi omogenei degli ATS per l’attuazione dei LEPS. La L.B. 2026 (L. 199/2025) istituisce dal 2027 un sistema di garanzia dei LEPS per ogni ATS. L’accesso tramite PAD per l’ADI è diventato strumento pratico di attuazione dei LEPS sulla povertà.
ADI (Assegno di Inclusione): destinato a nuclei familiari con almeno un componente in condizione di vulnerabilità (disabilità, minorenne, ≥60 anni, condizione di svantaggio certificata dai SS). Requisiti al 1° gennaio 2026: ISEE ≤ 10.140 €; reddito familiare ≤ 6.500 €/anno (≤ 8.190 € per nuclei over 67 o con disabilità grave); patrimonio immobiliare ≤ 30.000 € (esclusa abitazione principale); patrimonio finanziario ≤ 6.000 €. Durata: 18 mesi continui, rinnovabile di 12 mesi. Erogato su Carta ADI (Poste Italiane); limite contante 100 €/mese. Condizionato alla sottoscrizione del PAD (Patto di Attivazione Digitale) e poi al Patto per l’inclusione sociale gestito dai SS comunali o al Patto per il lavoro (CPI). Rilevante per il SS: la certificazione della condizione di svantaggio è competenza dei SS territoriali — atto che apre o preclude l’accesso alla misura.
SFL (Supporto per la Formazione e il Lavoro): indennità di partecipazione a percorsi formativi per chi non rientra nell’ADI (18–59 anni senza fragilità); importo 500 €/mese dal 2025 (era 350 €).
L.B. 2025 (L. 207/2024): innalzate le soglie ISEE e reddito (vedi sopra). Dal 1° gennaio 2026 eliminato il mese di sospensione obbligatorio tra cicli ADI.
Tipo A – gestione di servizi socio-sanitari ed educativi.
Tipo B – inserimento lavorativo di persone svantaggiate (almeno il 30% dei soci deve essere “svantaggiato” ai sensi dell’art. 4: invalidi fisici/psichici, ex degenti psichiatrici, tossicodipendenti, alcolisti, minori in difficoltà, condannati ammessi a misure alternative).
Sono iscritte all’Albo regionale delle cooperative sociali (non nazionale). Fino alla piena attuazione del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) avevano automaticamente qualifica di ONLUS; ora transitano nel registro degli ETS. Possono stipulare convenzioni con la PA anche in deroga alla normativa ordinaria sugli appalti (art. 5 per le Tipo B).
— Circolare MPI n. 205/1990: primo riconoscimento ministeriale del mediatore culturale in ambito scolastico;
— L. 286/1998 (Testo Unico Immigrazione): art. 38 prevede l’insegnamento della lingua italiana e il mediatore culturale nelle scuole; art. 42 sostiene la formazione di mediatori; art. 22 ne raccomanda l’utilizzo nei servizi;
— L. 328/2000: richiama la mediazione culturale come strumento di accesso ai servizi;
— D.Lgs. 150/2011: gratuito patrocinio e mediatore linguistico nei procedimenti giudiziari per stranieri.
Formazione: eterogenea e non uniforme a livello nazionale; alcune Regioni (E-R, Toscana, Lombardia) hanno regolamentato percorsi formativi regionali di 300–600 ore con tirocinio. In E-R: la DGR 2036/2004 ha definito i requisiti e i percorsi formativi regionali. Rilevanza nel SS: indispensabile per la presa in carico di famiglie straniere, MSNA, colloqui in strutture di accoglienza; l’AS deve richiedere il mediatore nei casi in cui la barriera linguistica comprometta la relazione professionale.
Logopedista (D.M. 742/1994): «operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, svolge la propria attività nella prevenzione e nel trattamento riabilitativo delle patologie del linguaggio e della comunicazione in età evolutiva, adulta e geriatrica». Opera su: ritardi del linguaggio, afasia, disfluenze (balbuzie), disturbi della deglutizione (disfagia), voce. Essenziale nelle équipe NPIA per bambini con DSA/autismo. Formazione: laurea L/SNT2 (3 anni, abilitante).
Fisioterapista (D.M. 741/1994): operatore sanitario che svolge interventi di prevenzione, cura e riabilitazione delle disabilità fisiche (motorie, neuromotorie, ortopediche, respiratorie). Opera in ospedali, RSA, domicilio, comunità disabili. Formazione: L/SNT2.
Terapista Occupazionale (D.M. 136/1997): «operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, svolge interventi di prevenzione, cura, riabilitazione e quelli socio-sanitari relativi ad aree di potenziale occupazionale delle persone disabili e di quelle a rischio di emarginazione». Utilizza attività significative (occupazioni) come strumento terapeutico; fondamentale per l’autonomia di anziani, disabili e malati psichiatrici. Formazione: L/SNT2.
Tutte e tre sono professionisti sanitari ai sensi del D.Lgs. 502/1992 e sono iscritti all’Albo TSRM-PSTRP.
Art. 15: Centri per le Famiglie in ogni distretto — promuovono il benessere familiare, la genitorialità responsabile, l’informazione sull’affido; organizzano il sostegno tra famiglie affidatarie; raccordano i Comuni con i servizi educativi 0–6;
Art. 16: affidamento familiare — la L.R. recepisce la L. 184/1983 e la L. 149/2001; privilegia l’affido eterofamiliare rispetto all’istituzionalizzazione; disciplina l’affido diurno, part-time e intrafamiliare;
Art. 24: accoglienza in comunità — i Comuni si avvalgono di strutture accreditate; il ricovero deve avere funzione educativa e non solo protettiva;
Art. 28: istituzione del Tavolo di coordinamento istituzionale per la tutela dei minori (AS, NPIA, scuola, forze dell’ordine, PM, TM);
Art. 30–33: interventi per adolescenti — CAG (Centri Aggregazione Giovanile), educativa di strada, giovani a rischio devianza, disagio psicosociale.
Attuata dalla DGR 1904/2011 («allontanare meno e allontanare meglio») e da successive DGR sui requisiti delle strutture.
Elementi essenziali (in assenza → nullità ex art. 21-septies):
— Soggetto: autorità amministrativa competente per legge;
— Volontà: esercizio consapevole del potere, in assenza di vizi del consenso;
— Oggetto: la situazione giuridica su cui il provvedimento incide (determinato, possibile, lecito);
— Causa: l’interesse pubblico perseguito, come definito dalla norma attributiva del potere;
— Forma: atto scritto con data, numero, firma; la forma scritta è di regola obbligatoria;
— Motivazione (art. 3 L. 241/90): obbligo generale per tutti i provvedimenti; indica i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della decisione; assente o insufficiente → vizio di legittimità.
Caratteri distintivi del provvedimento:
— Tipicità e nominatività: ogni provvedimento deve corrispondere a un tipo previsto dalla legge (principio di legalità: art. 1 L. 241/90);
— Unilateralità: si forma per volontà della PA senza necessità di accordo con il destinatario;
— Imperatività/autoritarietà (art. 1 co. 1-bis): idoneità a modificare situazioni giuridiche altrui senza consenso; ridimensionata dalla riforma: non è più carattere generale ma richiede una specifica previsione di legge;
— Efficacia (art. 21-quater): i provvedimenti efficaci sono eseguiti immediatamente, salvo diversa previsione;
— Esecutività: i provvedimenti ampliativi (favore del privato) sono efficaci all’adozione; quelli restrittivi richiedono la comunicazione (art. 21-bis);
— Esecutorietà (art. 21-ter): NON è carattere generale; la PA può imporre coattivamente l’adempimento solo nei casi espressamente previsti dalla legge, previa diffida;
— Inoppugnabilità: dopo 60 giorni dalla notifica il provvedimento diventa definitivo (termine decadenziale per ricorso al TAR).
① Provvedimenti ampliativi (favorevoli): ampliano i diritti del privato:
— Autorizzazione: rimozione di un limite legale che impedisce l’esercizio di un’attività preesistente (es. esercizio commerciale, porto d’armi);
— Concessione: trasferimento di un potere/diritto della PA al privato (es. concessione demaniale, concessione di pubblico servizio);
— Licenza: simile all’autorizzazione ma con carattere ricognitivo di requisiti soggettivi;
— Permesso: abilitazione a un’attività specifica (es. permesso di costruire).
② Provvedimenti restrittivi (sfavorevoli): limitano la sfera del privato:
— Ordine (comando/divieto): impone un comportamento positivo o negativo (es. ordinanza del sindaco ex art. 54 TUEL);
— Sequestro amministrativo: misura cautelare di blocco temporaneo;
— Decadenza: perdita di una posizione giuridica per comportamento del privato.
③ Provvedimenti ablatori: estinguono o comprimono diritti soggettivi del privato:
— Espropriazione per pubblica utilità: trasferimento coattivo della proprietà (art. 42 co. 3 Cost.; DPR 327/2001);
— Requisizione: uso temporaneo coattivo di beni privati (emergenze).
④ Provvedimenti sanzionatori: conseguenza di un illecito (L. 689/1981).
Rilevanza per il SS: i provvedimenti di ammissione a servizi sociali, inserimento in strutture, esclusione da prestazioni, affidamento del servizio a terzi — sono tutti provvedimenti amministrativi soggetti alla disciplina della L. 241/90.
① FASE DELL’INIZIATIVA:
— d’ufficio: la PA avvia il procedimento autonomamente (es. procedimento disciplinare, esproprio);
— su istanza di parte: il privato presenta domanda (es. concessione, iscrizione a graduatoria);
— Comunicazione di avvio (art. 7): obbligo di comunicare l’inizio del procedimento ai destinatari e controinteressati (eccezioni: procedimenti d’urgenza, pericolosità).
② FASE ISTRUTTORIA:
— Responsabile del procedimento (artt. 4–6): ogni procedimento ha un RUP (Responsabile Unico del Procedimento), individuato tra i dipendenti dell’unità competente; cura l’istruttoria, acquisisce pareri, documenti, valutazioni tecniche;
— Partecipazione del cittadino (art. 10): diritto di prendere visione degli atti, presentare memorie e documenti;
— Preavviso di rigetto (art. 10-bis): prima di rigettare l’istanza, la PA comunica i motivi ostativi — il privato ha 10 giorni per controdedurre;
— Conferenza di Servizi (artt. 14 ss.): quando occorrono più PA; può essere semplificata (asincrona, telematica) o simultanea (con riunione);
— Accordi integrativi/sostitutivi (art. 11): la PA può concludere accordi con il privato per determinare il contenuto del provvedimento.
③ FASE DECISORIA:
— Adozione del provvedimento motivato (art. 3) entro il termine previsto dalla legge; termine generale: 30 giorni (D.Lgs. 76/2020), ex L. 241/90: 90 giorni se nessun termine specifico;
— Silenzio: silenzio-assenso (art. 20) per le attività private autorizzabili; silenzio-inadempimento con ricorso al TAR;
— SCIA (art. 19): la PA non emette un provvedimento ma controlla ex-post entro 60 giorni (30 per SCIA edilizia).
④ FASE INTEGRATIVA DELL’EFFICACIA:
— Comunicazione/notificazione (art. 21-bis): i provvedimenti restrittivi acquistano efficacia solo con la comunicazione al destinatario;
— Registrazione o visto di controllo: per i provvedimenti che la richiedono (es. registrazione Corte dei Conti per gli atti di Stato);
— Pubblicazione: per i provvedimenti erga omnes (gazzette, albi, siti istituzionali).
Termini e responsabilità da ritardo (art. 2-bis): il mancato rispetto del termine è fonte di responsabilità della PA e del dirigente; il privato può agire per il risarcimento del danno da ritardo.
Diritto soggettivo: situazione giuridica di vantaggio riconosciuta direttamente dall’ordinamento → il titolare la può esercitare autonomamente, senza necessità di intermediazione della PA. Esempi: diritto di proprietà, diritto alla salute (art. 32 Cost.), diritto di manifestare il proprio pensiero (art. 21 Cost.). Violato da privati o da PA → giudice: Tribunale ordinario (GO).
Interesse legittimo: situazione giuridica che sorge quando l’interesse del privato verso un bene della vita entra in contatto con il potere amministrativo. Il titolare non ha una pretesa diretta al bene, ma ha una pretesa alla legittimità dell’esercizio del potere della PA. L’utilità finale è raggiungibile solo se la PA agisce correttamente. Violato dalla PA → giudice: TAR e Consiglio di Stato (GA).
Distinzione pratica: se la PA nega una licenza commerciale illegittimamente → interesse legittimo pretensivo; se la PA occupa abusivamente una proprietà → diritto soggettivo leso (GO). Deroga: nelle materie di giurisdizione esclusiva del GA (art. 103 Cost. — appalti, urbanistica, servizi pubblici, concessioni) il GA decide su entrambe le posizioni.
Cass. SS.UU. 22 luglio 1999, n. 500 (sentenza «Vitali/Comune di Fiesole»): svolta epocale — riconosce la risarcibilità degli interessi legittimi ex art. 2043 c.c. (responsabilità aquiliana), purché sia leso il bene della vita sottostante e sia accertata la colpa della PA. Prima del 1999 si riteneva che solo la lesione di un diritto soggettivo fosse risarcibile. Oggi: il danno da lesione dell’interesse legittimo è risarcibile di fronte al GA (D.Lgs. 104/2010, Codice del Processo Amministrativo, art. 30).
Sorgono quando il privato mira a conseguire un’utilità nuova attraverso l’esercizio del potere amministrativo. Il privato vuole che la PA adotti un provvedimento favorevole che non ha ancora adottato. Se la PA nega illegittimamente → annullamento del diniego + eventuale condanna a provvedere + risarcimento.
Esempi pratici per il SS: ammissione a un bando di finanziamento per un progetto sociale; concessione di un’autorizzazione a gestire una casa famiglia; assunzione in un concorso pubblico; richiesta di accesso a prestazioni sociali (ADI, assegno di cura); richiesta di iscrizione a un registro ATS.
II. Interessi legittimi OPPOSITIVI:
Sorgono quando il privato mira a conservare un’utilità già posseduta, opponendosi a un provvedimento restrittivo della PA. La PA intende adottare o ha adottato un atto sfavorevole → il privato impugna chiedendone l’annullamento. L’annullamento dell’atto restrittivo ripristina automaticamente la situazione favorevole.
Esempi pratici per il SS: opposizione all’espropriazione di un immobile che ospita una struttura di accoglienza; opposizione alla revoca di un’autorizzazione a gestire una comunità educativa; impugnazione di un provvedimento di esclusione da una gara di affidamento di servizi sociali; opposizione a un’ordinanza sindacale di chiusura di un centro diurno.
III. Interessi DIFFUSI:
Interessi comuni a tutti i membri di una formazione sociale non organizzata, relativi a beni insuscettibili di appropriazione individuale (ambiente, salute pubblica, qualità della vita, sicurezza urbana). Sono detti «adespoti» — privi di un titolare individuale determinato. Richiamati nell’art. 9 L. 241/90 (partecipazione al procedimento). La legittimazione a ricorrere al GA è problematica (chi può agire se chiunque è danneggiato?): la giurisprudenza riconosce la legittimazione alle associazioni ambientaliste e di categoria riconosciute (es. Legambiente, WWF — in materia ambientale, L. 349/1986). Esempi: interesse all’aria pulita; interesse alla salubrità degli alimenti; interesse a non subire il degrado del quartiere; interesse a un servizio scolastico funzionante.
IV. Interessi COLLETTIVI:
Interessi propri di un’organizzazione strutturata (associazione, sindacato, ordine professionale, ente esponenziale di categoria) in quanto tale, o che riguardano in modo omogeneo tutti i membri di un gruppo determinato. A differenza di quelli diffusi, sono «adespoti qualificati»: un soggetto è stato designato a rappresentarli. Legittimazione a ricorrere riconosciuta: CNOAS per gli AS; OPI per gli infermieri; associazioni consumatori per i diritti collettivi dei consumatori; enti locali per gli interessi delle proprie comunità. Esempi per il SS: interesse del CNOAS alla tutela del titolo professionale di AS; interesse di un’associazione di famiglie affidatarie all’adozione di linee guida regionali adeguate.
1. Tipicità/Nominatività: la PA emana solo i provvedimenti previsti dalla legge.
2. Imperatività/Autorità: la PA impone la propria determinazione al privato (es. espropriazione).
3. Esecutorietà (art. 21): la PA esegue coattivamente senza preventivo ricorso al giudice.
4. Inoppugnabilità: potere di autotutela della PA contro contestazioni.
1. Iniziativa: d’ufficio o su istanza di parte.
2. Istruttoria (art. 6): principio inquisitorio; il responsabile accerta d’iniziativa tutti i fatti. Può usare autocertificazioni. 90 giorni come termine ordinatorio.
3. Conclusione: adozione del provvedimento. Silenzio-diniego (es. accesso atti: 30 gg) o silenzio-assenso (art. 20).
4. Esecuzione. Conferenza dei servizi: istruttoria, decisoria, preliminare (riforma Madia).
Nullità (art. 21-septies): mancanza elementi essenziali, difetto assoluto di attribuzione, violazione del giudicato. Es: AS che emana provvedimento fuori dalla propria competenza.
Art. 21-nonies — Annullamento d’ufficio: la PA annulla un proprio atto illegittimo (inficiato da vizi di violazione di legge, incompetenza, eccesso di potere) purché vi siano ragioni di interesse pubblico prevalenti e l’annullamento avvenga entro un termine ragionevole (stabilito dalla L. 124/2015 in max 18 mesi per atti di autorizzazione o attributivi di vantaggi economici). Strumenti ausiliari: convalida (si elimina il vizio senza annullare) e sanatoria (presupposti mancanti sopraggiungono successivamente).
Art. 21-quinquies — Revoca: la PA ritira un atto legittimo per sopravvenuti motivi di opportunità, mutamento della situazione di fatto o rivalutazione dell’interesse pubblico. Non ha effetti retroattivi. Comporta eventuale indennizzo al privato (non risarcimento).
Principio generale applicabile ai provvedimenti: tempus regit actum.
Pecuniarie: obbligo di pagare entro minimo-massimo di legge.
Interdittive: incidono sull’attività del soggetto.
Disciplinari: per soggetti in relazione speciale con la PA (ammonizione, sospensione dall’albo, ecc.).
Codice della strada come esempio applicativo.
① ACCESSO DOCUMENTALE (L. 241/1990, artt. 22–28) — il classico «accesso agli atti»:
— Chi può chiederlo: solo chi abbia un interesse diretto, concreto e attuale corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento («need to know»);
— Motivazione obbligatoria; istanza formale scritta;
— Oggetto: documenti amministrativi materialmente esistenti e detenuti dall’amministrazione;
— Procedura: 30 giorni per rispondere; silenzio = diniego (ricorribile al TAR o Commissione per l’accesso);
— Limite: non ammissibile un controllo generalizzato sull’operato della PA (art. 24 co. 4);
— Esclusioni assolute (art. 24): segreto di Stato, difesa, ordine pubblico, vita privata e riservatezza di terzi.
② ACCESSO CIVICO SEMPLICE (D.Lgs. 33/2013, art. 5 co. 1):
— Azionabile quando la PA omette di pubblicare atti soggetti a obbligo di pubblicazione (Amministrazione Trasparente);
— Chiunque può richiederlo, senza motivazione;
— In caso di inerzia: ricorso al RPCT (Responsabile prevenzione corruzione e trasparenza).
③ ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO — FOIA (D.Lgs. 97/2016, art. 5 co. 2):
— Chiunque, senza motivazione, può accedere a qualsiasi dato, documento o informazione detenuta dalla PA, anche non soggetta a obbligo di pubblicazione («right to know»);
— Limiti: eccezioni tassative ex art. 5-bis (sicurezza nazionale, procedimenti penali, privacy, segreti commerciali, ecc.);
— In caso di diniego o inerzia (30 gg): riesame al RPCT (20 gg per rispondere); poi TAR;
— Richieste massive o pretestuose: possono essere rifiutate;
— Adunanza Plenaria n. 10/2020: la PA che riceve un’istanza di accesso documentale (241/90) carente del presupposto dell’interesse differenziato deve valutare se accoglierla come accesso generalizzato, se desumibile dall’istanza.
Coordinamento con GDPR: il Garante Privacy non è mai presupposto per l’accesso documentale 241/90; rileva solo per il FOIA se il diniego è motivato dalla tutela dei dati personali. Circolari attuative: Circolare FOIA n. 2/2017 e n. 1/2019 (Ministro PA).
— L’utente diretto: diritto di accesso documentale (L. 241/90); può richiedere copia del proprio fascicolo sociale; limite: il personale sanitario può escludere l’accesso a parti che «possono arrecare danno grave» (art. 24 co. 2 L. 241/90 per i dati sanitari);
— Il genitore esercente la responsabilità genitoriale: accede agli atti riguardanti il figlio minore; TAR Marche 914/2024: il diritto di accesso è autonomo rispetto alla pendenza del giudizio civile;
— L’avvocato: in quanto «interessato» che rappresenta una parte in un procedimento;
— Il CTU/perito del TM: accede agli atti rientranti nel mandato peritale.
Limiti specifici nel SS: riservatezza sulle informazioni fornite da terzi (es. vicini, insegnanti) — non accessibili se possono rivelare l’identità delle fonti confidenziali (art. 24 co. 6 lett. f L. 241/90); informazioni afferenti la vita privata di terzi. Intersezione con GDPR: i fascicoli SS contengono dati sensibili ex art. 9 Reg. 679/2016 (salute, vita sessuale, orientamento religioso/politico); la loro gestione deve rispettare il principio di minimizzazione; in caso di accesso, applicare il bilanciamento tra trasparenza e privacy. Dovere di riservatezza professionale dell’AS: Codice Deontologico 2020, art. 37 — segreto professionale; artt. 38–40 — riservatezza verso terzi; limite: obbligo ex lege di comunicare informazioni (art. 331 c.p.p., segnalazione al TM).
1. Indizione: bando pubblicato in G.U. con requisiti, modalità, tipologia prove.
2. Domanda: carta semplice entro 30 gg.
3. Istruttoria: commissione di tecnici esperti (funzionari PA + docenti); massima trasparenza.
4. Decisionale: graduatoria di merito, impugnabile davanti al TAR. Poi contratto individuale o provvedimento di nomina.
1° Protocollo (25 maggio 2000): coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati — eleva l’età minima per l’arruolamento obbligatorio e la partecipazione diretta ai conflitti a 18 anni (la CRC prevedeva 15). In vigore dal 12 febbraio 2002. Ratificato dall’Italia con L. 46/2002.
2° Protocollo (25 maggio 2000): vendita di bambini, prostituzione e pornografia infantile — definisce le condotte illecite e impone agli Stati l’obbligo di criminalizzarle e cooperare giudiziariamente. In vigore dal 18 gennaio 2002. Ratificato dall’Italia con L. 46/2002.
3° Protocollo (19 dicembre 2011): procedura di comunicazione individuale — consente ai bambini (o ai loro rappresentanti) di presentare comunicazioni al Comitato ONU per i Diritti dell’Infanzia in caso di violazione dei loro diritti da parte di uno Stato parte, dopo aver esaurito i rimedi interni. In vigore dal 14 aprile 2014. Ratificato dall’Italia con L. 18/2021 (entrato in vigore per l’Italia il 5 maggio 2021). Solo 50 Stati parti al 2026 (meno di 1/3 dei firmatari CRC). Sociologia dell’infanzia (Childhood Studies): i bambini come agenti sociali attivi (Corsaro, Mayall), non recettori passivi di protezione.
Fase 1 — 22 giugno 2022: modifica art. 403 c.c. (72 ore convalida allontanamento urgente), curatore speciale al minore, art. 38 disp. att. c.p.c.
Fase 2 — 28 febbraio 2023: rito unificato (artt. 473-bis e ss. c.p.c.) per tutti i procedimenti su separazione, divorzio, responsabilità genitoriale, status: un solo rito, davanti a un solo giudice, competente per entrambe le questioni (ex TM ed ex TO). Piano genitoriale obbligatorio. Ascolto del minore obbligatorio ≥12 anni (e <12 se capace di discernimento).
Fase 3 — 17 ottobre 2024: istituzione del TPMF (Tribunale per le Persone, i Minorenni e le Famiglie): sezione distrettuale (eredita i procedimenti del vecchio TM) e sezione circondariale (gestisce le nuove iscrizioni). La sezione circondariale erediterà i procedimenti pendenti presso i TO solo dal 1° gennaio 2030.
Correttivo D.Lgs. 164/2024 (in vigore 26 novembre 2024): circa 200 modifiche per correggere errori formali e ambiguità; rafforza la figura del PM nel procedimento di famiglia.
Impatto sul SS: la relazione dell’AS al giudice è ora atto processuale formale (art. 473-bis.6 c.p.c.); affidamento al SS riformato dall’art. 5-bis L. 184/1983 (scadenza 24 mesi, relazione al PM prima della scadenza).
Educatore professionale socio-pedagogico: laurea triennale L-19 (Scienze dell’educazione e della formazione) o diploma universitario equipollente.
Pedagogista: laurea magistrale LM-50, LM-57, LM-85, LM-93 (Scienze pedagogiche, scienze dell’educazione degli adulti, scienze della formazione primaria, scienze delle professioni educative). Introduce la figura del coordinatore pedagogico nei servizi. Distinzione fondamentale: queste sono professioni socio-pedagogiche, separate dall’Educatore Professionale Sanitario (EPS, iscritto all’Albo TSRM-PSTRP ex D.M. 520/1998).
— Albo dei Pedagogisti: LM-50, LM-57, LM-85, LM-93 o equivalenti.
— Albo degli Educatori professionali socio-pedagogici: L-19.
— Ordine delle professioni pedagogiche ed educative: ente pubblico non economico, articolato su base regionale, vigilato dal Ministero della Giustizia. È consentita la contemporanea iscrizione a entrambi gli albi. Le lauree diventano abilitanti. Sono stati nominati commissari in ogni capoluogo di regione per la formazione degli albi (prima attuazione). Stato attuale (marzo 2026): oltre 150.000 domande accolte; termine iscrizioni prorogato al 31/3/2027 dal Decreto Milleproroghe; i decreti ministeriali per la formale costituzione degli Ordini regionali sono ancora in corso di adozione. Campo di applicazione: esclusivamente aspetti educativi (non sanitari) — l’Educatore Professionale sanitario (D.M. 520/1998) rimane nell’albo TSRM-PSTRP.
Art. 2: definisce asili nido e altri servizi educativi per l’infanzia come servizi educativi (non più assistenziali).
Art. 4: Piano d’azione nazionale pluriennale. Art. 12: coordinamento pedagogico territoriale.
Personale: educatori con laurea L-19, coordinatori pedagogici con laurea magistrale. Profilo del Coordinatore Pedagogico come figura chiave del sistema. Attuato attraverso il PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) per potenziare la rete dei nidi.
— Profilo di Funzionamento (basato su ICF): sostituisce la Diagnosi Funzionale e il PDF (Profilo Dinamico Funzionale) in un unico documento redatto dall’UONPIA con la famiglia; è il presupposto per il PEI;
— PEI (Piano Educativo Individualizzato): ora elaborato collegialmente dal GLO (Gruppo di Lavoro Operativo per l’inclusione) composto da: insegnante di sostegno, insegnanti curricolari, genitori, dirigente scolastico, specialisti ASL, assistente all’autonomia, operatori dei SS. Aggiornato annualmente;
— Assistente all’autonomia e alla comunicazione (educatore del Comune): figura di supporto distinta dall’insegnante di sostegno; opera su progetto integrato scuola-Comune; la sua assegnazione avviene tramite il PEI;
— Aggiornamento 2026: il D.Lgs. 62/2024 (Riforma Disabilità) prevede che, a regime, il Profilo di Funzionamento confluisca nella nuova valutazione di base INPS, modificando anche i documenti scolastici; transitoriamente il sistema 66/2017 rimane operativo.
Art. 1: promuove cittadinanza sociale, diritti e garanzie. Art. 2: universalità, sussidiarietà (art.118 Cost.), centralità comunità locali. Art. 3: sistema integrato con dignità, prevenzione, adeguatezza, integrazione politiche. Art. 4: accesso garantito a italiani, UE, stranieri regolari, minori stranieri. Art. 5: LEP (sportelli, domiciliarità, comunità, centri antiviolenza, interventi di strada). Art. 7: sportelli sociali + UVM + PAI + responsabile del caso. Art. 20: coprogettazione con Terzo Settore. Art. 27: Piano regionale triennale. Art. 29: Piani di Zona distrettuali. Art. 35: autorizzazione. Art. 38: accreditamento. Art. 50: Fondo non autosufficienza.
Distinzione di ruoli AS/educatore nelle comunità: l’AS (ente inviante) mantiene la titolarità del caso e del progetto di vita; l’educatore (ente gestore) gestisce la relazione educativa quotidiana. Progetto Quadro (entro 60 gg dall’ingresso) e PEI co-costruiti. Il Progetto di Vita per i neomaggiorenni deve essere avviato 6 mesi prima del 18° anno.
LEA — Livelli Essenziali di Assistenza (sanitari e socio-sanitari):
— Base: art. 117 co. 2 lett. m) Cost. + D.Lgs. 229/1999 + DPCM 12 gennaio 2017;
— Definiti dallo Stato; finanziati dal Fondo Sanitario Nazionale (FSN, fiscalità generale);
— Garantiti dal SSN gratuitamente o con ticket; diritto soggettivo pieno;
— Monitorati dal Comitato LEA (MEF-Salute-Regioni); applicati con tariffe nazionali;
— Ambito: prestazioni sanitarie (prevenzione, cure ambulatoriali, ospedaliere, riabilitazione, salute mentale, dipendenze, protesica, ausili).
LEPS — Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali (= LIVEAS):
— Base: art. 117 co. 2 lett. m) Cost. + L. 328/2000 art. 2 + L. 234/2021 commi 159–171;
— Definiti dallo Stato; finanziati dal FNPS e Fondo Povertà (non FSN);
— Garantiti dai Comuni tramite gli ATS; esigibilità in progressiva costruzione;
— Ambito: servizi sociali (domiciliarità, inclusione, povertà, disabilità, minori, anziani).
LEA socio-sanitari (DPCM 2017, Capo IV): area di integrazione tra i due sistemi — a carico sia del SSN che dei Comuni, con percentuali di compartecipazione definite per fascia di intensità (art. 3 DPCM 14/2/2001 ancora vigente).
① Prevenzione collettiva e sanità pubblica: sorveglianza e prevenzione malattie infettive; vaccinazioni obbligatorie e raccomandate (Calendario vaccinale 2017: 12 vaccini obbligatori nei primi 2 anni); screening oncologici (cervice, mammella, colon-retto); tutela dagli effetti dell’inquinamento e degli infortuni sul lavoro; tutela della salute animale e degli alimenti; profilassi internazionale.
② Assistenza distrettuale (territoriale): cure primarie (MMG, PLS); continuità assistenziale; consultori familiari; SerDP (dipendenze patologiche); salute mentale (DSM); assistenza agli anziani e ai disabili; ADI; hospice; NPIA; protesica (allegato 2); ausili (allegati 2A-2B); specialistica ambulatoriale (Allegato 4: 2108 prestazioni).
③ Assistenza ospedaliera: pronto soccorso (codici colore); ricovero ordinario e day hospital; chirurgia ambulatoriale; trapianti.
Novità principali 2017: cura dell’endometriosi; trattamento dell’autismo; ampliamento malattie rare (884 condizioni) e croniche (65 patologie) con esenzione ticket; PMA (procreazione medicalmente assistita) omologa ed eterologa; cure palliative e terapia del dolore; screening neonatale esteso; riabilitazione.
Finanziamento 2026: FSN 2025 = 136,5 miliardi €; 200 mln annui per aggiornamento LEA (L.B. 2022, L. 234/2021). Commissione nazionale aggiornamento LEA: 3° mandato, insediata 18/7/2024; Conferenza Stato-Regioni 23/10/2025: intesa su due decreti aggiornamento LEA, non ancora operativi al 2026.
— Decreto Tariffe specialistica ambulatoriale (30 dicembre 2024): definisce le tariffe massime delle 2108 prestazioni ambulatoriali (Allegato 4 DPCM 2017). Dopo 7 anni di attesa, entra finalmente in vigore. TAR Lazio, sentenza 22 settembre 2025: dichiara il tariffario illegittimo (vizio procedurale nella consultazione con le Regioni); dispone che resti provvisoriamente in vigore per 1 anno per evitare un vuoto normativo — il Ministero ha tempo fino al settembre 2026 per adottare un nuovo decreto. TAR Lazio, sentenza 10 dicembre 2025: stesso esito per il tariffario della protesica; scadenza per il nuovo decreto: 21 settembre 2026. Conseguenza pratica: incertezza tariffaria per ASL e strutture private accreditate; le Regioni con buoni bilanci possono adottare tariffe proprie. Commissione Camera, 11 febbraio 2026: ha indicato al Governo le osservazioni da valutare per l’aggiornamento dei LEA.
— Prestazioni ad elevata integrazione sanitaria (prevalenza sanitaria): costo a carico del SSN al 100% (es. coma vigile, cure palliative, disturbi psichici gravi, SLA);
— Prestazioni sanitarie a rilevanza sociale: quota SSN 50–70%, quota Comune 30–50% (es. assistenza residenziale anziani, disabili, dipendenti);
— Prestazioni sociali a rilevanza sanitaria: quota SSN 30–40%, quota Comune 60–70% (es. ADI sociale per anziani autosufficienti, educativa).
Aree specifiche dei LEA socio-sanitari: tutela della salute mentale (Capo IV sez. I); tutela della salute dei minori e delle donne (sez. II); tutela delle persone dipendenti da sostanze (sez. III); tutela delle persone con disabilità e non autosufficienti (sez. IV). Il PUA (Punto Unico di Accesso) è il nodo operativo dove la valutazione multidimensionale integrata SSN+Comune determina quale quota di ciascuna prestazione sia a carico del SSN e quale del Comune.
— LEPS Pronto Intervento Sociale per le situazioni di crisi degli anziani non autosufficienti (accesso entro 48 ore);
— LEPS Servizio di Assistenza Domiciliare Sociale: minimo di ore settimanali di SAD garantito su base distrettuale;
— LEPS Supporto al Caregiver Familiare: informazione, orientamento, sollievo (sostituzione temporanea); la L. 234/2021 aveva già stanziato le prime risorse per il caregiver come LEPS;
— LEPS Punti Unici di Accesso (PUA) per la non autosufficienza: ogni distretto deve garantire un PUA operativo h12 nei giorni lavorativi per valutazioni integrate socio-sanitarie.
Finanziamento: il Fondo per la Non Autosufficienza è stato portato a 850 milioni di euro nel 2025 (L.B. 2025, L. 207/2024) e a 930 milioni nel 2026.
Piano Nazionale degli Interventi e dei Servizi Sociali 2024–2026 (D.M. 2 aprile 2025): adottato dalla Rete della Protezione e dell’Inclusione Sociale e approvato in Conferenza Unificata il 6 marzo 2025; ripartisce 3.005.350.253 € totali tra FNPS (1.192 mln €) e Fondo Povertà (1.812 mln €); specifica per ogni LEPS gli obiettivi di servizio annuali e gli indicatori di monitoraggio.
D.I. 24 giugno 2025: Linee guida per modelli organizzativi omogenei degli ATS (Ambiti Territoriali Sociali, unità di programmazione ex art. 8 L. 328/2000): definisce i requisiti minimi di funzionamento dell’ATS come soggetto responsabile dell’erogazione dei LEPS; gestione associata obbligatoria; responsabile dell’ATS; sistema informativo.
Sistema di monitoraggio LEPS 2024: piattaforma ministeriale per il monitoraggio in tempo reale del livello di attuazione LEPS per ATS; i dati alimentano la verifica degli equilibri finanziari.
L.B. 2026 (L. 199/2025): dal 2027 istituzione di un sistema di garanzia dei LEPS: gli ATS inadempienti possono essere soggetti al potere sostitutivo statale.
Convenzione (art. 30): accordo tra due o più EL per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati. Forma più agile e reversibile.
Consorzio (art. 31): ente autonomo per la gestione associata di servizi; quasi soppresso dalla L. 56/2014.
Unione di Comuni (art. 32): ente locale vero e proprio, costituito da 2+ Comuni; obbligatoria per i piccoli Comuni per le funzioni fondamentali.
Accordo di Programma (art. 34): strumento di coordinamento tra PA per la realizzazione di opere, interventi o programmi di carattere complesso. Rilevante per il SS: gli accordi di programma attivano i Piani di Zona L. 328/2000 tra Comuni, ASL, Provincia e Terzo Settore. Il Distretto Socio-Sanitario è spesso configurato come convenzione o Unione di Comuni.
a) organizzazione generale dell’amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale;
c) catasto;
d) pianificazione urbanistica ed edilizia;
e) protezione civile e coordinamento dei primi soccorsi;
f) organizzazione e gestione dei servizi di raccolta e smaltimento rifiuti;
g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini (art. 118 co. 4 Cost.) — il fondamento costituzionale e legale della competenza comunale sul SS;
h) edilizia scolastica e servizi scolastici;
i) polizia municipale;
l) anagrafe, stato civile, servizi elettorali.
Obbligo di esercizio associato: i Comuni ≤5.000 ab. (≤3.000 se montagna) devono esercitare le funzioni fondamentali obbligatoriamente in forma associata tramite Unione di Comuni o convenzione.
— Competenza finanziaria potenziata: le obbligazioni si imputano all’esercizio in cui diventano esigibili (non quando sorge l’obbligazione), eliminando i residui attivi e passivi “inconsistenti”;
— Bilancio di previsione triennale (autorizzatorio per il 1° anno, conoscitivo per il 2° e 3°), classificato per missioni (finalità politico-istituzionali) e programmi (aggregati omogenei di attività);
— DUP (Documento Unico di Programmazione): sostituisce il vecchio RPP (Relazione Previsionale e Programmatica) e il PEG strategico; articolato in Sezione Strategica (quinquennale) e Sezione Operativa (triennale); approvato dal Consiglio entro il 31 luglio dell’anno precedente;
— PEG (Piano Esecutivo di Gestione): adottato dalla Giunta, assegna risorse e obiettivi ai responsabili dei servizi, incluso il Servizio Sociale;
— Rendiconto: approvato dal Consiglio entro il 30 aprile; include conto del bilancio, conto economico e stato patrimoniale;
— Bilancio consolidato (obbligatorio per EL con organismi strumentali e società partecipate).
Rilevante per il SS: il PEG assegna al Servizio Sociale il budget e gli obiettivi annuali; il dirigente dell’area servizi sociali risponde dei risultati all’OIV.
1. Controllo di regolarità amministrativa e contabile: pareri di regolarità tecnica (responsabile del servizio) e contabile (responsabile finanziario) su ogni proposta di deliberazione (art. 49 TUEL); attestazione di copertura finanziaria su ogni atto che comporti spesa;
2. Controllo di gestione: verifica l’efficienza/efficacia dell’azione amministrativa rispetto agli obiettivi del PEG;
3. Controllo strategico: valuta l’adeguatezza delle scelte politiche rispetto agli obiettivi del DUP;
4. Controllo sulle società partecipate (e, nei Comuni con > 100.000 ab., controllo sugli equilibri finanziari).
Organo di revisione economico-finanziaria (art. 234 TUEL): nei Comuni > 15.000 ab. è un Collegio di 3 revisori (almeno 1 iscritto al Registro Revisori Legali) nominato dal Consiglio; vigila sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione.
Controllo esterno — Corte dei Conti (sez. regionale di controllo): referti annuali sulla gestione finanziaria degli EL; giurisdizione contabile sui danni erariali causati da amministratori e dipendenti.
— Art. 1: definisce i Comuni, Province, Città Metropolitane, Regioni come enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni (art. 114 Cost.);
— Art. 2: principio di leale collaborazione tra Stato e autonomie in sede di Conferenza Stato-Regioni e Conferenza Stato-Città;
— Art. 4: definisce le funzioni fondamentali (poi specificate dalla L. 42/2009 e L. 135/2012) e il principio di adeguatezza-differenziazione nell’allocazione delle funzioni;
— Art. 8: potere sostitutivo dello Stato nei confronti di Regioni ed EL inadempienti negli obblighi di legge (in caso di pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza pubblica o di minaccia all’unità economica): il Governo può agire in sostituzione, previo invito ad adempiere e decorso infruttuoso del termine; lo stesso potere sostitutivo è esercitabile dalle Regioni verso gli EL;
— Richiamata nel contenzioso sull’applicazione dei LEPS: lo Stato può sostituirsi alle Regioni inadempienti nell’erogazione dei livelli essenziali.
— D.Lgs. 33/2013 (testo originario): obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione «Amministrazione Trasparente» di: atti, bilanci, appalti, incarichi, rendimenti, retribuzioni, PTPC;
— D.Lgs. 97/2016 (riforma Madia): introduce il FOIA italiano (Freedom of Information Act) mediante l’accesso civico generalizzato (art. 5 co. 2): chiunque (senza motivazione) può richiedere qualsiasi documento/dato/informazione detenuta dalla PA, salvo eccezioni tassative; diverso dall’accesso documentale ex L. 241/90 (che richiede interesse qualificato) e dall’accesso civico semplice (su omissioni di pubblicazione obbligatoria);
— ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione): adotta le Linee guida vincolanti su trasparenza e accesso; gestisce il FOIA a livello nazionale;
— Registro degli accessi: obbligatorio per tutti gli EL dal 2018;
— Rilevante per il SS: gli atti di affidamento dei servizi sociali (convenzioni, accreditamenti, accordi di coprogettazione) devono essere pubblicati; la privacy degli utenti è tutelata dal GDPR (Reg. UE 679/2016) come limite all’ostensione.
Missione 5 — Inclusione e Coesione (19,81 mld €): Componente 2 «Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e Terzo Settore» → rafforzamento servizi sociali territoriali (1 AS/5.000 ab.), Piani Personalizzati per disabilità, case family, potenziamento asili nido (obiettivo 33%). Componente 3: Programmi speciali per la coesione territoriale (Sud).
Missione 6 — Salute (15,63 mld €): Componente 1 «Reti di prossimità e assistenza territoriale» → Case di Comunità, Ospedali di Comunità, COT, ADI al 10% degli over 65, telemedicina. Componente 2: innovazione ricerca e digitalizzazione SSN.
Missione 4 — Istruzione e Ricerca (31,49 mld €): potenziamento asili nido e sistema 0–6 (D.Lgs. 65/2017); digitalizzazione scolastica; università e ricerca. Scadenza originaria PNRR: 30 giugno 2026. Con la revisione approvata dalla Commissione UE il 24 novembre 2023 (REPowerEU) alcune scadenze sono state rimodulate al 2026.
1. Casa di Comunità (CdC) — punto fisico di accesso continuativo ai servizi;
2. Ospedale di Comunità (OdC) — struttura di cure intermedie;
3. Centrale Operativa Territoriale (COT) — coordinamento tra servizi;
4. Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) — obiettivo 10% degli over 65 entro 2026;
5. Telemedicina — piattaforma nazionale.
Le Regioni avevano 6 mesi dall’entrata in vigore per adottare il provvedimento di programmazione dell’assistenza territoriale. Il monitoraggio è affidato ad AGENAS (Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali). Criticità al 2026: alcune Regioni in ritardo nell’attivazione; i fondi PNRR sono destinati alle strutture fisiche, non al personale (che rimane a carico della spesa corrente SSN).
CdC Hub (1 ogni 40.000–50.000 ab.): assistenza medica H24 — 7 giorni su 7; infermieristica H12 — 7 gg/7; équipe multiprofessionale (MMG, PLS, specialisti, infermieri di famiglia/comunità, AS, psicologo, fisioterapista); PUA integrato; punto prelievi; diagnostica; telemedicina; Cup; spazi sociali.
CdC Spoke (complementare alle Hub): assistenza medica H12 — 6 gg/7; servizi di base; PUA; collegamento con Hub.
Il ruolo dell’Assistente Sociale nelle CdC è esplicitato nel PNRR (M6 Investimento 1.1): «rafforzare il ruolo dei servizi sociali territoriali nonché una loro maggiore integrazione con la componente sanitaria». Standard previsto: 1 AS ogni 40.000–50.000 ab. nelle CdC Hub (cifra considerata inadeguata dalla letteratura professionale). La CdC diventa il nodo fisico di raccordo tra il PUA (Punto Unico di Accesso) socio-sanitario e i servizi del distretto. Al 2026: obiettivo PNRR 1.350 CdC attivate in tutta Italia; stato di avanzamento monitorato da AGENAS semestrale.
Centrale Operativa Territoriale (COT): unità organizzativa con funzione di coordinamento tra i diversi servizi e professionisti (ospedale, territorio, domicilio, residenzialità). Attiva H24 — 7 gg/7. Gestisce: dimissioni complesse dall’ospedale; attivazione ADI e cure domiciliari; raccordo con CdC, MMG, specialisti, servizi sociali, 116117. Obiettivo PNRR: 600 COT su scala nazionale. L’AS può essere coinvolto nella COT per la gestione dei casi socialmente complessi (anziani, disabili, MSNA, detenuti in uscita).
Investimento 1.1 — «Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell’istituzionalizzazione»: risorse per la deistituzionalizzazione, housing first, potenziamento servizi di prossimità per anziani, disabili e fragilità.
Investimento 1.2 — «Percorsi di autonomia per persone con disabilità»: soluzioni abitative di vita indipendente; budget di progetto; raccordato con D.Lgs. 62/2024.
Investimento 1.3 — «Housing temporaneo e stazioni di posta per homeless»: raccordato con Linee di Indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta (LIA 2015).
Investimento 2.1 — «Investimenti in progetti di rigenerazione urbana»: 3 mld € per infrastrutture sociali nei quartieri.
Investimento 3.1 — «Nuove residenze universitarie» e centri culturali.
Investimento 1.1 M6C1 (raccordato): rafforzamento AS nei servizi sociali territoriali (LEPS 1 AS/5.000 ab.). Il D.M. Lavoro 2/12/2022 ha disciplinato le modalità di accesso ai fondi PNRR M5C2 da parte degli ATS.
— D.Lgs. 65/2017 (Sistema integrato 0–6): nidi come servizi educativi, non assistenziali; coordinamento pedagogico territoriale (CPT);
— L.R. 14/2015 E-R: sistema regionale anticipatore della norma nazionale;
— LEPS 0–6 (L. 234/2021): il 33% di posti nido è livello essenziale. Risultati al 2026: fondi erogati; Regioni del Sud in forte recupero; apertura nuovi nidi comunali e privati accreditati; il Coordinamento Pedagogico Territoriale (CPT) si sta strutturando in tutte le Regioni come previsto dal D.Lgs. 65/2017 (art. 10). Ruolo del pedagogista/educatore: il CPT coordina professionisti L-19 e LM-50 in raccordo con i Comuni; il pedagogista (Sezione A Albo ex L. 55/2024) è la figura di riferimento per il coordinamento pedagogico dei servizi.
Legge Orlando (L. 407/1904): innalza l’obbligo al 12° anno; introduce le classi elementari “rurali” gestite dai Comuni; istituisce il corso popolare (5° e 6° classe elementare) per ridurre abbandono precoce.
Legge Credaro (L. 487/1911): trasferisce allo Stato le scuole elementari dei Comuni più poveri (prima a carico esclusivo del Comune) → statalizzazione progressiva. Istituisce i Consigli scolastici provinciali. Segna il passaggio dalla logica municipale alla logica statale per l’istruzione di base (Santamaita, cap. 2).
DPR 416 e 417/1974 — Decreti delegati: istituiscono gli organi collegiali della scuola (Consiglio di classe, Consiglio d’istituto, Distretto scolastico); introducono la partecipazione di genitori, studenti e rappresentanti della comunità nella gestione della scuola — riforma democratica fondamentale (Santamaita, cap. 5).
L. 517/1977 — Integrazione scolastica: abolisce le classi differenziali e i ricoveri in istituti speciali; sancisce il diritto degli alunni con disabilità a essere inseriti nelle classi comuni delle scuole elementari e medie; istituisce la figura dell’insegnante specializzato di sostegno. È la prima legge organica sull’integrazione scolastica — anticipa la L. 104/1992.
Art. 21 L. 59/1997 (Bassanini): primo riconoscimento normativo dell’autonomia scolastica. Il DPR 275/1999 (Regolamento autonomia) è il decreto attuativo: attribuisce alle scuole personalità giuridica; il dirigente scolastico diventa dirigente (non più “preside”); nasce il POF (Piano dell’Offerta Formativa) — sostituito dal PTOF dalla Buona Scuola; autonomia didattica, organizzativa e di ricerca. Santamaita (cap. 6): «Muta il ruolo della scuola: non si limita a trasmettere contenuti, ma diventa un’agenzia formativa».
L. 53/2003 — Riforma Moratti: riordina i cicli (infanzia 3–5, primaria 6–10, secondaria di I grado 11–13, secondaria di II grado 14–18); reintroduce la distinzione tra licei, tecnici e professionali; introduce il Portfolio individuale e il tutoraggio; prevede l’insegnamento della lingua inglese dalla 1ª elementare; anticipo a 5 anni possibile. Il D.Lgs. 226/2005 (attuativo) stabilisce i percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP). Anche questa riforma è parzialmente sospesa e controriforma dall’alternanza dei governi (il «cacciavite di Fioroni» 2006–2008). Santamaita (cap. 7): «lavori in corso perennemente».
Riforma Gelmini (Ministro Mariastella Gelmini, governo Berlusconi): composta da due provvedimenti urgenti:
— L. 133/2008: taglia organici, reduce le compresenze, introduce il tetto del 30% per gli alunni stranieri per classe;
— L. 169/2008: reintroduce il voto in decimi nella scuola media; torna il maestro prevalente (24 ore) nelle elementari al posto dei team; reintroduce il voto in condotta con incidenza sulla media; ridefinisce il ciclo di istruzione secondaria superiore. Il D.P.R. 87-88-89/2010 riforma liceale, tecnico e professionale, ridisegnando gli indirizzi. Santamaita (cap. 8): «La scuola nella società delle gomitate».
— Organico dell’autonomia: ogni scuola riceve un organico aggiuntivo («di potenziamento») da impiegare in base al PTOF (Piano Triennale dell’Offerta Formativa);
— Poteri del Dirigente scolastico: proposta di chiamata diretta dei docenti (poi ridimensionata dalla Corte Cost. 77/2019);
— Alternanza scuola-lavoro (PCfTO): obbligatoria per tutti gli studenti degli ultimi 3 anni (400h tecnici/professionali, 200h licei); poi rinominata «PCTO» (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento) dalla L. 145/2018;
— Assunzioni straordinarie: 100.000 docenti precari stabilizzati;
— Delega al Governo per i decreti attuativi su valutazione (D.Lgs. 62/2017), 0-6 anni (D.Lgs. 65/2017), inclusione (D.Lgs. 66/2017), formazione docenti.
D.Lgs. 65/2017 — Sistema integrato 0–6: ✓ già presente nell’infografica (sezione Educatori). I nidi diventano servizi educativi, non più assistenziali. Obiettivo PNRR: 33% posti nido.
D.Lgs. 66/2017 — Inclusione scolastica: ✓ già presente nell’infografica (sezione Educatori e NPIA). Profilo di funzionamento ICF; PEI; GLO; assistente all’autonomia.
D.Lgs. 96/2019: correttivo del 66/2017 (tempi PEI, semplificazioni procedurali).
L. 41/2023 — Percorsi abilitanti: riforma l’accesso alla docenza; introduce i percorsi annuali di abilitazione (60 CFU) per laurearsi insegnanti; raccordato con il D.M. 249/2010 e con la L. 107/2015 sul tirocinio.
L. 145/2018: rinomina l’alternanza scuola-lavoro in PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento); riduce le ore obbligatorie (da 400/200 a 210/150).
D.Lgs. 36/2022 (sport) + D.D. 2575/2023 (Valditara): disciplina della filiera sportiva nella scuola.
L. 140/2023 + D.Lgs. 228/2023 — Riforma istruzione tecnico-professionale: istituisce dal 2024-25 la Filiera Formativa Tecnologico-Professionale (sperimentale); crea i «Campus» tra USR, Regioni, ITS Academy e istituti tecnici/professionali; mira a ridurre il mismatch tra formazione e mercato del lavoro.
— Voto in condotta con effetti sulla carriera scolastica: condotta <6 → bocciatura automatica (medie e superiori); condotta 6 → debito formativo con elaborato critico su educazione civica (superiori);
— Scuola primaria: torna la valutazione con giudizi sintetici (ottimo/buono/sufficiente/insufficiente) al posto dei giudizi descrittivi introdotti dalla Gelmini;
— Sospensioni riformate: per sospensioni <2 gg → attività di approfondimento sulle conseguenze; per sospensioni >2 gg → attività di cittadinanza solidale presso enti del Terzo Settore;
— Tutela del personale scolastico: in caso di condanna per reati contro docenti/dirigenti → pagamento di 500–10.000 € a favore dell’istituzione scolastica;
— Voto di condotta e crediti scolastici: per il massimo dei crediti maturità occorre almeno 9 in condotta;
— Metodo Montessori e metodi differenziati: riconoscimento stabile nelle elementari, sperimentazione nelle medie dal 2025-26.
Critiche: rischio di effetto escludente su studenti con BES/DSA/disabilità; controcorrente rispetto alla pedagogia inclusiva e all’approccio per competenze.
Art. 1 — Consenso informato: nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito senza il consenso libero e informato della persona interessata (artt. 2, 13, 32 Cost.). La persona ha diritto di conoscere diagnosi, prognosi, alternative e conseguenze del rifiuto. Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento. Il paziente può rifiutare o interrompere qualsiasi trattamento sanitario, inclusi idratazione e nutrizione artificiali (art. 1 co. 5). Il medico deve rispettare questa volontà e non risponde penalmente per l’omissione conseguente.
Art. 2 — Terapia del dolore: divieto di accanimento terapeutico («ostinazione irragionevole nelle cure»); in caso di sofferenze refrattarie il medico può ricorrere alla sedazione palliativa profonda continua.
Art. 3 — Minori e incapaci: il consenso è espresso dagli esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore, ma devono essere valorizzate le capacità del minore/incapace.
Art. 4 — DAT: ogni persona maggiorenne e capace di intendere può redigere le Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT) — il cosiddetto «testamento biologico» o «biotestamento». Tramite le DAT si può esprimere il consenso o il rifiuto su accertamenti diagnostici, trattamenti sanitari e singole cure per il caso di futura incapacità decisionale. È possibile nominare un fiduciario. Forme ammesse: atto pubblico; scrittura privata autenticata; scrittura privata consegnata al Comune; videoregistrazione (per disabilità comunicative). Revocabili in qualsiasi momento, anche verbalmente in emergenza. Le DAT sono raccolte nella Banca Dati Nazionale (istituita dalla L.B. 2018, disciplinata dal D.M. 168/2019).
Art. 5 — Pianificazione Condivisa delle Cure (PCC): accordo tra medico e paziente affetto da patologia cronica invalidante o a prognosi infausta per pianificare i trattamenti futuri.
Ruolo del SS: L’AS può supportare la persona nel processo decisionale (art. 1 co. 8 richiama il supporto psicologico); fondamentale nelle équipe di cure palliative; segnalazione delle DAT nell’SPDC e nell’ADI.
— Art. 4: IVG entro i primi 90 giorni di gravidanza, in caso di serio pericolo per la salute fisica o psichica della donna (anche in relazione alle condizioni economiche, sociali o familiari); la donna presenta domanda al consultorio, al medico di fiducia o alla struttura ospedaliera;
— Art. 5: il consultorio/medico rilascia un documento che la donna può utilizzare dopo 7 giorni di riflessione (salvo urgenza); può accompagnare la donna nel percorso senza esprimere giudizi morali;
— Art. 7: IVG dopo il 90° giorno ammessa solo in caso di pericolo grave per la vita della donna o diagnosi di malformazioni fetali gravi;
— Art. 9: obiezione di coscienza del personale sanitario ed esercente; il SS e il direttore sanitario NON possono opporre obiezione di coscienza per gli adempimenti gestionali e organizzativi.
Criticità al 2026: alto tasso di obiettori di coscienza in alcune regioni (Sud); difficoltà di accesso all’IVG farmacologica (RU486); proposte di riforma del Parlamento su accesso alle strutture non ospedaliere. PMA (procreazione medicalmente assistita): disciplinata dalla L. 40/2004, con numerose pronunce della Corte Costituzionale che hanno ampliato progressivamente i diritti delle coppie (diagnosi preimpianto, fecondazione eterologa ammessa da C.Cost. 162/2014).
UNIONI CIVILI (commi 1–35): riservate esclusivamente a coppie dello stesso sesso maggiorenni. Costituzione: dichiarazione di fronte all’Ufficiale di Stato Civile + 2 testimoni; trascrizione in registro autonomo da quello dei matrimoni. Diritti: assistenza morale e materiale reciproca; coabitazione; contribuzione ai bisogni comuni; cognome comune (facoltativo); successione ereditaria (stessa quota del coniuge); diritti previdenziali e pensione di reversibilità; diritto di visita in caso di malattia; accesso alle informazioni personali del partner; assunzione automatica in caso di necessità. Assenza rispetto al matrimonio: nessun obbligo di fedeltà; divorzio diretto senza separazione preventiva (termine: 3 mesi). Adozione: esclusa (comma 20 vieta applicazione L. 184/1983), ma la giurisprudenza ammette la stepchild adoption (adozione del figlio del partner) ex art. 44 L. 184/1983 nell’interesse del minore (Cass. 12962/2016 e ss.).
CONVIVENZE DI FATTO (commi 36–65): per coppie eterosessuali o omosessuali che non vogliono o non possono formalizzare l’unione. Prova: autocertificazione di residenza comune. Diritti base: visita in ospedale; informazioni sanitarie; subentro nel contratto di locazione al decesso; 2–5 anni di permanenza nella casa familiare; diritti durante il ricovero in strutture. Facoltà aggiuntiva: contratto di convivenza (atto notarile) che può prevedere regime patrimoniale, modalità di contribuzione e residenza.
D.Lgs. attuativi: D.Lgs. 5, 6 e 7 del 19 gennaio 2017 (coordinamento c.c. e c.p., dir. internazionale privato, norme penali).
Stepchild adoption (adozione co-genitore): art. 44 lett. d) L. 184/1983 (adozione in «casi particolari») — interpretata dalla Cassazione (n. 12962/2016 e ss.) come applicabile al partner del genitore biologico anche se non coniugato; ammessa nell’interesse del minore; non crea lo stesso status dell’adozione piena.
C.Cost. 32/2021 e 33/2021: la Corte dichiara che non è possibile riconoscere automaticamente (per trascrizione) i genitori dello stesso sesso di bambini nati all’estero tramite GPA; indica tuttavia che il legislatore deve garantire adeguata tutela al bambino anche in questa situazione, attraverso lo strumento dell’adozione «in casi particolari».
C.Cost. 230/2020: incostituzionale la norma che impediva la trascrizione del provvedimento straniero di adozione da parte di una coppia same-sex; il diritto del bambino alla continuità del rapporto con entrambi i genitori adottivi è prevalente.
Al 2026: circolare del Ministero dell’Interno del 2023 ha limitato le trascrizioni dei certificati di nascita di bambini nati all’estero da GPA; alcune Prefetture (Milano, Roma) si sono adeguate, altre no — situazione ancora disomogenea. La Corte EDU ha condannato l’Italia per la mancata tutela dei figli in diverse sentenze (Foulon c. Francia per analogia, E.B. c. Francia, e varie contro l’Italia). Ruolo del SS: l’AS non può discriminare nella presa in carico delle famiglie arcobaleno; è fondamentale il lavoro di rete con il TM per garantire la tutela del minore.
D.Lgs. 216/2003 (attuazione Direttiva UE 2000/78): vieta la discriminazione per orientamento sessuale nell’ambito lavorativo (assunzione, mansioni, licenziamento, retribuzione, formazione). Non copre altri ambiti (abitativo, scolastico, sanitario, beni e servizi).
Carta di Nizza (art. 21 CDFUE): vieta qualsiasi discriminazione, anche per orientamento sessuale — vincolante per la PA italiana nell’applicazione del diritto UE.
Art. 604-bis c.p. (già L. Mancino, L. 654/1975 mod.): punisce propaganda o istigazione all’odio per «razza, etnia, religione, nazionalità» — non include esplicitamente orientamento sessuale e identità di genere, contrariamente a quanto il ddl Zan avrebbe introdotto.
ddl Zan (ddl S.2005, XVI): proposta di legge approvata dalla Camera (3/11/2020) ma bocciata dal Senato (27/10/2021) con voto segreto (154 no, 131 sì). Avrebbe introdotto: misure contro atti discriminatori e violenza per sesso, genere, orientamento sessuale, identità di genere, disabilità; 17 maggio Giornata contro l’omofobia; formazione nelle scuole. La sua mancata approvazione rappresenta una lacuna normativa segnalata dall’UE e dal Consiglio d’Europa. PLUS (Piano Nazionale LGBTQ+): approvato con DPCM 28/10/2021 — primo piano nazionale italiano per i diritti LGBTQ+ (Governo Draghi); è documento programmatico, non legge cogente. Ruolo del SS: obbligo di non discriminazione nell’accesso ai servizi; sensibilità nella presa in carico di persone LGBTQIA+, coppie same-sex, famiglie arcobaleno; attenzione ai minori LGBTQIA+ in comunità o affidamento.
Corte Costituzionale, sent. 138/2010: l’art. 29 Cost. non impone al legislatore di estendere il matrimonio alle coppie same-sex; la tutela delle coppie omosessuali rientra nell’art. 2 Cost. come «formazione sociale», non nell’art. 29 (famiglia). Tuttavia, la Corte «invita» il legislatore a intervenire in modo specifico.
Cass. 4184/2012: i matrimoni omosessuali celebrati all’estero non contrastano con l’ordine pubblico italiano (non sono intrinsecamente contrari a norme fondamentali), ma non producono effetti giuridici come matrimoni in Italia.
Corte EDU: la Convenzione CEDU non impone il matrimonio same-sex agli Stati (Schalk e Kopf c. Austria, 2010), ma richiede una qualche forma di riconoscimento giuridico (Oliari e altri c. Italia, 2015 — condanna dell’Italia per l’assenza di qualsiasi tutela legale, risolta poi dalla L. 76/2016).
Confronto europeo al 2026: 18 Paesi UE su 27 riconoscono il matrimonio egualitario (tra cui Germania 2017, Austria 2019, Svizzera 2022). In Italia il dibattito legislativo è ancora in corso. Rilevanza per il SS: riconoscimento delle famiglie nelle graduatorie di accesso ai servizi sociali, nelle prestazioni assistenziali, nel calcolo ISEE — le coppie in unione civile hanno diritto alla stessa considerazione delle coppie coniugate.
Permesso di soggiorno: il titolo che autorizza lo straniero a permanere sul territorio; rilasciato dalla Questura; tipi principali: lavoro subordinato/autonomo, ricongiungimento familiare, protezione internazionale, motivi umanitari, studio, attesa occupazione, cure mediche. Massima durata: 2 anni (rinnovo).
Art. 18: permesso di soggiorno per protezione sociale — per le vittime di tratta o sfruttamento che collaborano con le autorità o che accedono a programmi di assistenza e integrazione sociale; fondamentale per il SS nelle organizzazioni anti-tratta.
Art. 22: permesso di soggiorno per cure mediche (può essere emesso anche per richiedenti asilo in condizioni di vulnerabilità sanitaria grave).
Art. 38: diritto all’istruzione dei minori stranieri (regolari e irregolari) — tutti i minori, indipendentemente dallo status di soggiorno, hanno obbligo e diritto all’istruzione.
Art. 41: accesso alle prestazioni sociali — gli stranieri regolari hanno accesso alle prestazioni sociali previste per i cittadini italiani (con alcune limitazioni per le più recenti misure di welfare); dal 2024 alcune restrizioni introdotte dal Decreto Cutro sono state parzialmente ridimensionate dalla Corte Costituzionale.
Aggiornamenti 2023–2026: la L. 50/2023 (conv. D.L. 20/2023, Decreto Cutro) e la L. 15/2024 hanno modificato le disposizioni sui richiedenti asilo e sulla protezione speciale.
Status di rifugiato (D.Lgs. 251/2007, art. 7): chi ha fondato timore di essere perseguitato per la propria razza, religione, nazionalità, appartenenza a un gruppo sociale o opinione politica, nel Paese d’origine. Permesso: 5 anni, rinnovabile; protezione piena.
Protezione sussidiaria (D.Lgs. 251/2007, art. 14): chi non ha i requisiti per lo status di rifugiato ma corre un rischio effettivo di subire un grave danno (pena di morte, tortura, violenza indiscriminata in conflitti armati). Permesso: 3 anni, rinnovabile.
Protezione speciale (ex «umanitaria»; D.L. 130/2020 poi modificato da L. 50/2023): per chi non soddisfa i precedenti criteri ma ha diritto alla protezione per motivi di salute, vita privata/familiare (art. 8 CEDU), calamità naturali, rischio di persecuzione per orientamento sessuale o identità di genere. Permesso: 2 anni. Il Decreto Cutro (L. 50/2023) ha significativamente ridotto l’ambito della protezione speciale, eliminando alcune causali. Commissioni Territoriali: organi che decidono sulla domanda; il SS può partecipare alla valutazione dei profili di vulnerabilità. SAI (Sistema di Accoglienza e Integrazione): rete comunale per l’accoglienza diffusa dei richiedenti e titolari di protezione; fondato su D.Lgs. 142/2015 come riformato dalla L. 47/2017.
— Divieto assoluto di respingimento alla frontiera (art. 3): applicabile a qualsiasi minore indipendentemente dall’età apparente;
— Equiparazione ai minori italiani: stessi diritti per istruzione, salute, giustizia, assistenza (art. 1);
— Tutore volontario (art. 11): ogni MSNA deve avere un tutore; istituto dei tutori volontari istituito presso i Tribunali; formazipone minima 6 ore;
— Accoglienza nel SAI: prima accoglienza in strutture governative; seconda accoglienza nei centri SAI gestiti dai Comuni;
— Accertamento dell’età (art. 5): protocollo multidisciplinare (pediatra, NPI, AS, mediatore culturale) approvato dalla Conferenza Unificata nel 2020 (accordo 9/7/2020);
— Conversione del permesso: al compimento dei 18 anni il MSNA può convertire il permesso in permesso per lavoro o studio (con valutazione del percorso di integrazione);
— Prosieguo amministrativo: possibilità di continuare l’accoglienza dopo i 18 anni fino ai 21 (misura disomogenea nelle Regioni).
DECRETO CUTRO (D.L. 20/2023 conv. L. 50/2023) e D.L. 133/2023: introducono la possibilità di inserire MSNA di 16–17 anni in strutture per adulti (CAS) per max 90 giorni in caso di saturazione — contestato da UNICEF, Save the Children, associazioni tutori; Protocollo 2020 accertamento età confermato ma con nuova «procedura in deroga» accelerata. Dati al 2026: circa 20.000 MSNA presenti in Italia (dopo il picco di 22.000 nel 2023). Ruolo del SS: prima figura di riferimento del MSNA nel sistema; partecipa all’équipe di accertamento dell’età; redige la cartella sociale; elabora il progetto educativo; coordina con Prefettura, Questura, TM.
1ª FASE — Soccorso e prima assistenza: hot-spot e centri governativi di prima accoglienza (gestiti dal Ministero dell’Interno) per le operazioni di sbarco, identificazione e foto-segnalamento;
2ª FASE — Prima accoglienza: strutture governative (CARA/CDA) e CAS (Centri Accoglienza Straordinaria, gestiti da enti privati tramite bando prefettizio) — la misura residuale quando i posti SAI sono saturi (spesso la norma, non l’eccezione);
3ª FASE — Accoglienza integrata (SAI): Sistema di Accoglienza e Integrazione — rete di progetti comunali finanziati dal Ministero dell’Interno, gestiti da Comuni + enti del TS accreditati. Servizi previsti: alloggio, vitto, vestiario, orientamento legale, mediazione culturale, apprendimento lingua italiana, orientamento lavorativo, servizi sociali, sanitari, scolastici. Capacità al 2025: circa 45.000 posti per adulti e 7.000 per MSNA (fonte: Ministero Interno/Rapporto SAI 2025). Vulnerabilità: il D.Lgs. 142/2015 riconosce specifiche misure per le persone vulnerabili (vittime di tortura, violenza, tratta; minori; disabili; anziani; madri con neonati; LGBTQIA+) — il SS redige la valutazione delle vulnerabilità all’ingresso nel SAI.
— Protezione speciale ridotta: eliminate alcune causali (vita privata e familiare, calamità naturali) precedentemente previste dal D.L. 130/2020; il criterio residua per i casi di reale rischio di persecuzione;
— MSNA e CAS: possibilità per i Prefetti di collocare MSNA di 16–17 anni in strutture CAS per adulti per max 90 giorni in caso di carenza di posti; fortemente criticata da associazioni e dalla stessa senatrice Zampa («usano la mia legge come una clava»);
— Accertamento dell’età in deroga: introdotta una «procedura in deroga» accelerata in caso di arrivi massicci, che può ridurre le garanzie del Protocollo multidisciplinare del 2020;
— Conversione permesso MSNA al 18°: percorso di conversione limitato (con valutazione restrittiva) — rischio di irregolarità al compimento della maggiore età;
— C.Cost. 201/2024: ha dichiarato parzialmente incostituzionali alcune disposizioni della L. 50/2023 in materia di protezione speciale, richiedendo un riesame della norma. Dati emergenza MSNA 2023–2025: picco di 22.000 presenze nel 2023; lieve calo nel 2024 (circa 20.500), con difficoltà strutturali di accoglienza in tutte le Regioni.
Art. 1 Cost.: «L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro» — il lavoro come valore identitario della Repubblica;
Art. 35 Cost.: la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni; cura la formazione e l’elevazione professionale; promuove i trattati internazionali;
Art. 36 Cost.: il lavoratore ha diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa; durata massima della giornata lavorativa; diritto al riposo settimanale e alle ferie;
Art. 37 Cost.: parità di trattamento delle donne lavoratrici;
Art. 38 Cost.: ogni lavoratore ha diritto alla previdenza e all’assistenza sociale (malattia, infortunio, invalidità, vecchiaia, disoccupazione);
Art. 39 Cost.: libertà sindacale (→ scheda dedicata);
Art. 40 Cost.: diritto di sciopero (esercitato nell’ambito delle leggi che lo regolano; per i servizi essenziali: L. 146/1990).
Codice Civile — Libro V (artt. 2094–2134): disciplina organica del contratto di lavoro subordinato. Art. 2094 c.c.: definizione del prestatore di lavoro subordinato — «chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore». Triade qualificante la subordinazione: assoggettamento al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore. Art. 2104 c.c.: obbligo di diligenza, obbedienza e fedeltà del lavoratore. Art. 2105 c.c.: obbligo di non concorrenza. Art. 2106 c.c.: potere disciplinare del datore (sanzioni proporzionate all’infrazione).
Art. 1: libertà di opinione politica, sindacale e religiosa nel luogo di lavoro;
Art. 4: divieto di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori (successivamente modificato dal Jobs Act D.Lgs. 151/2015 per consentirlo con accordo sindacale per strumenti di lavoro e sicurezza);
Art. 7: procedimento disciplinare — obbligo di contestazione scritta preventiva, diritto del lavoratore di presentare giustificazioni entro 5 giorni, presenza del rappresentante sindacale;
Art. 8: divieto di indagini su opinioni politiche, religiose, sindacali del lavoratore;
Art. 9: diritto dei lavoratori di controllare (tramite RSA/RSU) l’applicazione delle norme di sicurezza e promuovere misure di tutela della salute;
Art. 18: reintegrazione nel posto di lavoro in caso di licenziamento illegittimo — storicamente il cuore dello Statuto; riformato dalla L. 92/2012 (Fornero) e poi dal D.Lgs. 23/2015 (Jobs Act) per i nuovi assunti;
Art. 19: diritto di costituire RSA (Rappresentanza Sindacale Aziendale) nelle aziende con ≥16 dipendenti; poi integrato dalle RSU (Rappresentanza Sindacale Unitaria, accordo interconfederale 1993);
Art. 28: condotta antisindacale — procedimento d’urgenza per reprimere comportamenti del datore lesivi dei diritti sindacali; strumento di chiusura dell’intero sistema;
Campo di applicazione (art. 35): Titolo III (diritti sindacali) si applica solo alle unità produttive con ≥15 dipendenti (≥5 per l’imprenditore agricolo).
Il problema della mancata attuazione: i commi 2–4 dell’art. 39 non sono mai stati attuati. I principali sindacati (CGIL, CISL, UIL) hanno sempre rifiutato la registrazione per timore di ingerenza statale nella propria autonomia organizzativa. Conseguenza: i sindacati italiani sono associazioni non riconosciute (prive di personalità giuridica) e i CCNL hanno efficacia solo inter partes (vincola solo chi è iscritto alle organizzazioni firmatarie), non erga omnes (non vincola tutti i lavoratori della categoria).
Il CCNL (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro): accordo stipulato tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori (CGIL/CISL/UIL) e le associazioni datoriali di categoria. Struttura a due livelli: CCNL (livello nazionale, minimi economici e normativi) + contrattazione aziendale/integrativa (livello decentrato, migliorie). Efficacia pratica erga omnes de facto: la giurisprudenza (Cass. S.U. e Corte Cost.) ha riconosciuto che i giudici possono richiamare i minimi retributivi del CCNL come parametro dell’art. 36 Cost. (sufficienza retributiva) anche per i non iscritti. CCNL rilevanti per il SS: CCNL Funzioni Locali (Comuni, Province, AUSL — firmato da CGIL/CISL/UIL FP e ARAN); CCNL Sanità (ASL/Ospedali — area COMPARTO); CCNL Cooperative Sociali (firmato da CGIL/CISL/UIL e Legacoop/ANCC/Confcooperative).
Congedo di maternità (artt. 16–27): obbligatorio per 5 mesi totali (2 ante + 3 post parto, o 1 ante + 4 post); indennità INPS all’80% della retribuzione; il datore non può licenziare la lavoratrice dall’inizio della gravidanza fino al 1° anno di vita del figlio.
Congedo di paternità obbligatorio (art. 28 co. 1 T.U. + D.Lgs. 105/2022): dal 2022 è di 10 giorni lavorativi obbligatori (erano 1 nel 2012, portati progressivamente a 10); all’100% della retribuzione; può essere fruito anche in modo non continuativo entro 2 mesi dalla nascita.
Congedo parentale (artt. 32–38 T.U.): diritto di entrambi i genitori di astenersi dal lavoro nei primi 12 anni di vita del figlio (era 8); durata massima: 10 mesi totali per coppia (11 se il padre fruisce di almeno 3 mesi). D.Lgs. 105/2022 (recepimento Direttiva UE 2019/1158): riforma significativa: per 1 mese all’80% per ciascun genitore (il secondo mese all’80% è riconosciuto all’altro genitore); ulteriori mesi al 30%; possibilità di fruizione frazionata per ore. Esteso fino ai 12 anni del figlio.
Congedo per malattia del figlio (art. 47): illimitato nei primi 3 anni; 5 gg/anno dai 3 agli 8 anni.
Permessi per allattamento (art. 39): 2 ore/giorno retribuite nel primo anno di vita (1 ora se orario ≤6h); fruibili anche dal padre.
Rilevanza per il SS: i lavoratori dei servizi sociali (AS, educatori, OSS) hanno gli stessi diritti; il datore di lavoro può organizzare la sostituzione del personale in congedo solo tramite contratti a termine o somministrazione, non tagliando il servizio.
Art. 18 L. 300/1970 (versione storica): licenziamento illegittimo → reintegrazione nel posto di lavoro + risarcimento per aziende ≥15 dipendenti. Il potere di reintegra era considerato la tutela più forte dei lavoratori europei.
L. 92/2012 (Riforma Fornero): graduazione delle tutele per l’art. 18: reintegra solo per licenziamento discriminatorio, per insussistenza del fatto contestato (motivo disciplinare) o manifesta insussistenza del giustificato motivo oggettivo; negli altri casi: solo indennizzo economico (12–24 mensilità).
D.Lgs. 23/2015 (Jobs Act — tutele crescenti): per i lavoratori assunti dal 7 marzo 2015 in poi (a tempo indeterminato), il regime è diverso: reintegra solo per licenziamento discriminatorio o per fatto materialmente inesistente (disciplinare); in tutti gli altri casi tutela indennitaria (2 mensilità per anno di anzianità, max 36 mesi). Sistema «duale»: lavoratori pre e post 2015 hanno tutele diverse.
Contratto a tempo indeterminato (art. 1): forma contrattuale comune e generale; è la forma tipica cui tende la legge (art. 1 D.Lgs. 81/2015).
Contratto a tempo determinato (artt. 19–29; poi modificato da D.L. 87/2018 «Decreto Dignità» e D.L. 48/2023): durata massima 24 mesi; causali per rinnovi oltre i 12 mesi (esigenze temporanee non ordinarie, sostituzione, incrementi straordinari). Il Decreto Dignità 2018 ha ristretto le ipotesi di rinnovo. Limite del 20% degli organici aziendali.
Part-time (artt. 4–12): riduzione dell’orario rispetto all’orario normale; orizzontale (riduzione giornaliera) o verticale (riduzione settimanale/mensile).
Somministrazione di lavoro (artt. 30–40): l’agenzia somministra il lavoratore all’impresa utilizzatrice. Il lavoratore somministrato ha gli stessi diritti dei dipendenti diretti.
Lavoro agile (smart working) (L. 81/2017, artt. 18–23): modalità di esecuzione del lavoro subordinato caratterizzata dall’assenza di vincoli orari e spaziali fissi; regolato da accordo individuale tra lavoratore e datore; diritto alla disconnessione. Impatto rilevante per il SS pubblico (PIAO-PNRR): il Comune deve prevedere nel PIAO la quota di personale in smart working.